Cassazione Civile, Ordinanza n. 28002/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario del fondo servente aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle modalità con cui i titolari del fondo dominante esercitavano una servitù di passaggio gravante sul suo fondo, deducendo in particolare il transito con mezzi agricoli e con motociclette da cross. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, in fatto, che il passaggio avvenisse solo con un carretto a mano e una motofalciatrice, escludendo il passaggio con motociclette, e aveva considerato tali modalità compatibili con il contenuto della servitù come già fissato da una precedente sentenza del Tribunale di Vicenza, passata in giudicato. Con il ricorso per cassazione il proprietario ha denunciato: 1) violazione del giudicato esterno, per contrasto della decisione impugnata con la precedente sentenza definitiva che aveva determinato il contenuto della servitù; 2) erronea valutazione delle prove e mancata considerazione di un'affermazione confessorio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla CTU e alla dedotta violazione delle modalità di esercizio della servitù.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo violato il giudicato esterno: la motofalciatrice non può essere ricompresa nella nozione di "piccoli mezzi meccanici del tipo della carriola" fissata dalla precedente sentenza definitiva. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il contenuto della servitù già accertato con sentenza passata in giudicato vincola il giudice successivo e non può essere superato mediante una diversa qualificazione delle modalità di esercizio del diritto.
Sono stati dedotti, rispettivamente, il vizio di violazione di giudicato esterno, il vizio di omesso/erroneo esame delle prove e l'omesso esame di un fatto decisivo.
La cassazione con rinvio è stata disposta perché occorre un nuovo esame della controversia alla luce del giudicato esterno.
Massime di principio
- Il giudicato esterno sul contenuto di una servitù vincola il giudice successivo e impedisce di ritenere lecite modalità di esercizio incompatibili con quanto definitivamente accertato.
- Quando una precedente decisione ha delimitato in modo specifico le modalità di esercizio di una servitù, il successivo giudizio deve verificare la concreta compatibilità del comportamento contestato con quel perimetro, senza introdurre estensioni non consentite.
- L'accoglimento del motivo che denuncia la violazione del giudicato esterno assorbe le ulteriori censure relative alla valutazione delle prove e all'omesso esame di fatti decisivi.
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