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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20599/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Una società lussemburghese aveva convenuto in giudizio la controparte italiana chiedendo la risoluzione di un contratto di fornitura relativo a un impianto per la produzione di bricchetti di pellet e la restituzione dell'acconto versato. La convenuta aveva resistito chiedendo in via riconvenzionale l'adempimento del contratto, con presa in consegna dell'impianto e pagamento del saldo prezzo. Il Tribunale aveva accolto la domanda attrice, dichiarando risolto il contratto e condannando la convenuta alla restituzione dell'acconto. La società italiana aveva proposto appello, dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c. La ricorrente per cassazione deduceva un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 49, par. 1, della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci: sosteneva che, pur essendo stato correttamente qualificato come non essenziale il ritardo nella consegna, il giudice di merito avrebbe erroneamente applicato il rimedio risolutorio senza che fosse stato previamente concesso al venditore un ragionevole termine supplementare per adempiere, presupposto ritenuto necessario per la risoluzione ai sensi della Convenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio. Ha rilevato che i plurimi tentativi di notificazione del ricorso alla società resistente, eseguiti secondo il Regolamento (CE) n. 1393/2007, erano andati tutti a vuoto: la notificazione alla sede lussemburghese era stata restituita perché la società risultava fallita e la procedura chiusa per insufficienza di attivo; i successivi tentativi nei confronti della legale rappresentante in Monaco erano falliti per irreperibilità della destinataria. In presenza di tali esiti negativi, la Corte ha ritenuto sufficiente la declaratoria di inammissibilità, senza dover esaminare la imputabilità degli insuccessi notificatori o la tempestività della riattivazione della notificazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata; è stato invece disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 49, par. 1, Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di merci

    la parte ricorrente sosteneva che la risoluzione per ritardo non fosse possibile senza la previa assegnazione al venditore di un termine supplementare ragionevole; la Corte non ha però esaminato nel merito la censura per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • Regolamento (CE) n. 1393/2007

    utilizzato per le notificazioni transfrontaliere di atti giudiziari e richiamato per spiegare il fallimento dei tentativi di notifica all'estero

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1 - quater

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il rinvio alla misura del contributo unificato dovuto per il ricorso principale

  • Regolamento (CE) n. 1393/2007

    richiamato anche per la disciplina degli atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile o commerciale notificati negli Stati membri

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata instaurazione del contraddittorio per esito negativo e reiterato dei tentativi di notificazione del ricorso all'intimato comporta la declaratoria di inammissibilità, senza necessità di accertare l'imputabilità del mancato perfezionamento al notificante o la tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio.
  • Quando la notifica del ricorso per cassazione all'estero, eseguita secondo il regolamento europeo sulle notificazioni transfrontaliere, venga restituita per irreperibilità del destinatario o per impossibilità di esecuzione, il ricorso non può essere esaminato nel merito se il contraddittorio non risulta validamente instaurato.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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