Cassazione Civile, Sentenza n. 25790/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia verteva sulla rilevanza ai fini della determinazione della rendita catastale della torre di sostegno dell'aerogeneratore. L'Amministrazione sosteneva che la torre, pur infissa al suolo, abbia natura di "costruzione" e debba concorrere alla rendita catastale. La CTR aveva invece ritenuto che la torre fosse componente impiantistica funzionale al processo produttivo dell'impianto eolico e quindi esclusa dalla stima catastale ai sensi della normativa vigente (L. di Stabilità 2016). L'Amministrazione ha censurato tale conclusione sostenendo che la caratteristica strutturale e la stabile infissione al suolo rendono la torre parte integrante dell'immobile da valutare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione. Ha confermato l'orientamento per cui la nozione utile è la strumentalità della componente rispetto al processo produttivo e non la sola stabile infissione al suolo: se la torre è accertata come componente essenziale e funzionale alla produzione di energia (integrata con navicella e rotore), il suo valore è escluso dalla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, co. 21, L. 208/2015. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
Norma di interpretazione autentica che in passato aveva incluso, nel computo della rendita catastale, le "costruzioni stabili" connesse al suolo anche in via transitoria, contribuendo a considerare le componenti dell'impianto nel valore catastale; successivamente superata/soggetta a integrazione dalle disposizioni successive.
art. 1, co. 244, l. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)
Richiamava le istruzioni della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare, contribuendo all'indirizzo che includeva elementi dell'impianto nella stima.
art. 1, co. 21, L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La disposizione esclude dalla stima diretta le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (i cosiddetti "imbullonati"). La Corte interpreta la norma privilegiando il criterio della strumentalità al processo produttivo piuttosto che la mera stabilità o infissione al suolo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
L'Agenzia aveva indicato che le torri di sostegno degli aerogeneratori presentano caratteristiche di solidità e immobilizzazione e, pertanto, vanno trattate come "costruzioni" incluse nella stima catastale. La Corte ha ritenuto che l'interpretazione amministrativa basata solo su caratteristiche strutturali non sia decisiva rispetto al criterio della funzionalità produttiva sancito dalla legge del 2015.
Circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012
Fornisce istruzioni tecnico-estimative per la determinazione della rendita degli immobili speciali; richiamata dalla normativa precedente e dalla giurisprudenza formatasi prima della legge 2016.
Massime di principio
- Il criterio decisivo per escludere una componente dalla rendita catastale è la sua strumentalità al processo produttivo: se l'elemento è funzionale e essenziale alla produzione (es. navicella, rotore, torre che consente l'uso dell'aerogeneratore), va considerato impianto/macchinario escluso dalla stima.
- La stabile infissione al suolo o le caratteristiche costruttive (solidità, accessibilità interna, fondazioni) non sono da sole sufficienti per includere la componente nella rendita: conta la funzione effettiva rispetto al ciclo produttivo.
- Spetta al giudice del merito l'accertamento fattuale della funzionalità dell'elemento; pertanto, in contenziosi simili è determinante la prova tecnica che dimostri se la componente sia essenziale per il funzionamento dell'impianto.
- La regola si applica analogamente ad altre tecnologie produttive (pale eoliche, pannelli fotovoltaici, turbine): valutare caso per caso la loro integrazione funzionale con l'impianto di produzione.
- Se l'elemento svolge solo una funzione passiva di supporto non essenziale al processo produttivo (es. semplice recinzione o traliccio non necessario al funzionamento), può invece concorrere alla determinazione della rendita.
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