Sentenza n. 3543/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso in data 11.3.25 dalla Prefettura di -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di approvazione della nomina a guardia giurata particolare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio adottato ai sensi dell'art. 138 TULPS, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che l'istruttoria non avesse individuato elementi concreti idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità. In particolare, né l'attuale impiego presso un Comune né le precedenti rinunce ad assumere la qualifica di guardia particolare — riferite a rapporti di lavoro a tempo determinato e motivate dalla tipologia contrattuale — avrebbero potuto costituire ragioni ostative. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che non poteva produrre un contratto di lavoro già stipulato, poiché l'approvazione prefettizia della nomina costituiva presupposto per l'instaurazione del rapporto con l'istituto di vigilanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro il diniego. Nel corso del giudizio il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché aveva ottenuto dalla Prefettura l'approvazione nel ruolo di guardia giurata particolare ed era stato assunto da un istituto di vigilanza. Il Collegio ha applicato l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo che il processo amministrativo sia governato dal principio dispositivo e che il giudice debba prendere atto della rituale dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse alla tutela richiesta, anche se la controparte contesta tale manifestazione o le relative conseguenze processuali. Le spese della fase di merito sono state compensate per la peculiarità della controversia; le spese della fase cautelare sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
non offre sufficiente garanzia per lo svolgimento di un'attività soggetta ad autorizzazione di polizia
La norma è stata richiamata dall'amministrazione quale base del giudizio di affidabilità necessario per l'approvazione della nomina a guardia giurata particolare; il TAR non ha esaminato nel merito la correttezza della sua applicazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda
La disposizione impone la dichiarazione di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione; la dichiarazione rituale della parte, resa tramite il difensore, deve essere recepita dal giudice anche in presenza di opposizione della controparte.
È richiamato quale espressione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo.
È richiamato, insieme agli artt. 34 e 84 c.p.a., a sostegno del principio dispositivo nel processo amministrativo.
È richiamato, insieme agli artt. 34 e 40 c.p.a., a sostegno della disponibilità processuale della domanda e dell'interesse azionato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rituale dichiarazione resa dalla parte, tramite il proprio difensore, di non avere più interesse alla decisione della domanda determina la sopravvenuta carenza di interesse e conduce alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il giudice amministrativo deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte anche quando la controparte contesti la dichiarazione o si opponga alle conseguenze processuali dell'improcedibilità.
- Il principio dispositivo consente alla parte di disporre, nel corso del processo, dell'interesse sostanziale azionato mediante la domanda giudiziale, fino alla conclusione del giudizio.
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