Sentenza n. 13685/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici indicati e ordinato l’attivazione di una provvista complessiva di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2024-2025, condannando il Ministero all’immediata attivazione della carta con una provvista complessiva di euro 2.000,00. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione si è costituita soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la regolare notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e accertato che il giudicato era regolarmente formato, notificato all’Amministrazione e non eseguito dopo il decorso del termine di 120 giorni. In assenza di prova o chiarimenti da parte del Ministero, l’allegato inadempimento è stato ritenuto dimostrato secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendosi dare esecuzione al comando giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione dell’inerzia reiterata e del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della carta elettronica
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento professionale riconosciuto nel giudicato posto in esecuzione.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato.
Fondamento della competenza del TAR adito per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente, unitamente agli altri presupposti, la proposizione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente dimostri l’esistenza di un giudicato esecutivo, la sua regolare notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge; se l’Amministrazione non fornisce prova dell’adempimento o chiarimenti sull’esecuzione, l’inadempimento può essere accertato in applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata nel titolo esecutivo.
- Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- L’inerzia reiterata dell’Amministrazione nell’esecuzione di giudicati, con conseguente instaurazione di ulteriori giudizi e aggravio di spese, può giustificare la trasmissione della decisione agli organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
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