Cassazione Penale, Sentenza n. 22828/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava vizio della motivazione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore (11/02/2025): omissione e travisamento degli elementi di prova (annotazioni di Polizia Giudiziaria del 18/07/2022 e del 28/10/2022, fascicolo fotografico, verbale di sequestro del 19/07/2022) che documentavano il ritrovamento di un'autovettura totalmente 'cannibalizzata' all'interno della proprieta' del prevenuto; valutazione contraddittoria e apodittica delle dichiarazioni della moglie; errata qualificazione e utilizzazione delle dichiarazioni raccolte (p.es. definire come autoaccusatorie dichiarazioni riferite per 'interposta persona' tramite l'avvocato), e piu' in generale motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica rispetto al compendio probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando la sentenza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa persona fisica. La Corte ha ritenuto fondati i rilievi sul difetto motivazionale e ha indicato le coordinate giuridiche da seguire nel nuovo giudizio: valutare compiutamente annotazioni di PG, fascicolo fotografico e verbali di sequestro; applicare il principio consolidato secondo cui la detenzione di refurtiva, in assenza di una spiegazione plausibile sull'origine, integra il reato di ricettazione; non riconoscere categorie non previste di 'dichiarazioni per interposta persona' e valutare criticamente le dichiarazioni dei congiunti se rese contra se' o senza i presupposti normativi.
Norme richiamate
Il reato di ricettazione puo' essere configurato quando l'imputato sia trovato nella disponibilita' di beni provento di furto e non fornisca una spiegazione attendibile sull'origine; la Corte richiama il principio secondo cui non e' necessario accertare ogni estremo fattuale del furto se la natura e le caratteristiche del bene consentono di desumere la provenienza delittuosa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la trascrizione delle parti del motivo nel provvedimento, ossia il ricorso e' riportato nei limiti necessari per la motivazione in cassazione
artt. 63, 350 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in ordine alla inidoneita' delle dichiarazioni della moglie a costituire prova decisiva; la Corte segnala che il Tribunale non ha valutato correttamente se fossero rispettati i presupposti per utilizzare tali dichiarazioni (e ne ha peraltro omessa la citazione e l'analisi specifica)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. 2, Sent. n. 20193 del 19/04/2017; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019; Sez. 1, Sent. n. 46419 del 18/09/2019; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016
La Corte ribadisce i precedenti secondo cui la disponibilita' di refurtiva, senza una spiegazione attendibile dell'origine, consente di ritenere il reato di ricettazione; si puo' desumere provenienza delittuosa dalla natura, stato e modalita' di detenzione del bene
Massime di principio
- Se una persona viene trovata nella disponibilita' di beni evidentemente provento di furto (p.es. veicolo 'cannibalizzato') e non fornisce una spiegazione plausibile sull'origine, puo' configurarsi il reato di ricettazione anche senza accertare ogni specifico elemento del furto
- Il giudice di merito deve motivare esplicitamente il proprio esame di ogni elemento probatorio decisivo (annotazioni di PG, fascicolo fotografico, verbali di sequestro, dichiarazioni di terzi); l'omissione o la motivazione contraddittoria su tali elementi e' causa di annullamento per vizio motivazionale
- Dichiarazioni rese tramite l'avvocato sul posto non costituiscono una categoria normativa di 'dichiarazioni per interposta persona'; il loro valore probatorio va valutato con attenzione e motivate dal giudice
- Le dichiarazioni di congiunti e soggetti 'contra se' devono essere valutate alla luce delle norme e dei presupposti previsti (art. 63 e 350 c.p.p. richiamati); non si possono utilizzare apoditticamente come prova risolutiva senza analisi critica
- Nel processo futuro il giudice dovra' considerare congiuntamente luogo del ritrovamento, modalita' di detenzione, condizioni e caratteristiche del bene, eventuali forzature o mancanze documentali del trasporto/mezzo e il comportamento dell'imputato (silenzio o spiegazioni non plausibili) per determinare la responsabilita' per ricettazione
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