Cassazione Civile, Ordinanza n. 25551/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una professionista, rettificando il reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2009 e recuperando a tassazione, ai fini IRPEF e IVA, maggiori componenti positivi e costi ritenuti indeducibili. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato in parte la decisione, riconoscendo la legittimità di ulteriori riprese fiscali e rideterminando il reddito imponibile. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello fosse nulla per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo: nella motivazione risultavano accolte riprese per componenti positivi e costi indeducibili per importi che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto condurre a un reddito imponibile molto diverso da quello indicato nel dispositivo finale, pari a 167.272 euro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il contrasto tra motivazione e dispositivo non era insanabile, perché il dispositivo era coerente con la volontà decisoria di parziale riforma della sentenza di primo grado e il dato numerico erroneo poteva essere corretto con la procedura di correzione dell'errore materiale ex artt. 287 ss. c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che tale correzione deve essere richiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza e non può essere disposta dalla Cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la parte intimata non si è costituita. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
La nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo ricorre solo quando il contrasto sia insanabile e non consenta di individuare la statuizione del giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come vizio processuale per denunciare la nullità della sentenza di merito per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo.
L'errore materiale emendabile, quando non sia insanabile il contrasto, va corretto mediante l'apposita procedura di correzione davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'attestazione del contributo unificato aggiuntivo nel caso di specie.
art. 158, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002
Nel processo in cui è parte una pubblica amministrazione, il contributo unificato è prenotato a debito se posto a suo carico.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
La disciplina che estendeva alle Agenzie fiscali il regime di cui all'art. 158 D.P.R. n. 115/2002 è stata ritenuta applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo se è insanabile, cioè se non consente di ricostruire con certezza il comando giudiziale senza operare una scelta interpretativa tra affermazioni incompatibili.
- Quando il dispositivo esprime chiaramente una volontà decisoria coerente con la motivazione, un errore numerico o materiale non integra di per sé nullità, ma è emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
- La correzione degli errori materiali della sentenza di merito non può essere disposta dalla Corte di cassazione, ma deve essere chiesta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.
- La deduzione del vizio ex art. 156 c.p.c. non può trasformarsi in un sindacato di merito sulla correttezza aritmetica della quantificazione, se il contenuto decisorio è comunque ricostruibile.
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