Cassazione Civile, Sentenza n. 6307/2021 del 08/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima dell'adunanza per la decisione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. La ricorrente ha dichiarato rinuncia agli atti del giudizio e la società ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e non ha provveduto sulle spese, in quanto la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la legittimità del licenziamento intimato a Paola Ponzi (originario licenziamento del 2008; reintegrazione disposta dal Tribunale di Frosinone nel 2014 e successiva riforma da parte della Corte d'appello nel 2016). La controversia verteva anche sugli effetti della cessazione del contratto di affitto d'azienda e sulla successione nel rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.
Norme richiamate
La società subentrante in seguito alla cessazione del contratto di affitto d'azienda è considerata succeduta nei rapporti di lavoro; pertanto assume gli obblighi ed i rapporti derivanti dal precedente rapporto di lavoro salvo diverso accertamento giudiziale.
La rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza necessità di decidere sul merito; in tali casi non si procede alla liquidazione delle spese quando l'accettazione è intervenuta.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, se accettata dalla controparte, estingue il processo: occorre valutare attentamente prima di rinunciare per non perdere la possibilità di ottenere una pronuncia favorevole sul merito.
- Se le parti raggiungono una transazione e la controparte accetta la rinuncia, il giudice dichiara l'estinzione del processo senza decidere sul merito e normalmente non pronuncia sulle spese se l'accettazione è esplicita.
- La successione di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. comporta il subentro nei rapporti di lavoro; tuttavia effetti di reintegrazioni o licenziamenti possono essere condizionati da pronunce giudiziali successive che riformano le decisioni precedenti.
- Quando una reintegrazione è stata disposta e poi annullata da sentenza di grado superiore, gli atti compiuti in esecuzione della reintegrazione possono essere considerati privi di effetto rispetto al giudicato successivo; è importante verificare lo stato definitivo delle pronunce prima di assumere iniziative esecutive.
- In caso di accordo transattivo è buona prassi formalizzare chiaramente termini e conseguenze (inclusa accettazione della rinuncia agli atti e disciplina delle spese) per evitare incertezze procedurali.
- Se si desidera ottenere un precedente giurisprudenziale favorevole o la dichiarazione di illegittimità di un comportamento datoriale, non conviene rinunciare agli atti: la transazione/ rinuncia impedisce la pronuncia sul merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 8 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 6308/2021 del 08/03/2021
- Sentenza lavoro · 8 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 6309/2021 del 08/03/2021
- Sentenza lavoro · 8 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 6310/2021 del 08/03/2021
- Sentenza lavoro · 8 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 6311/2021 del 08/03/2021
- Sentenza lavoro · 8 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 6312/2021 del 08/03/2021
- Sentenza lavoro · 8 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 6313/2021 del 08/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →