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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6307/2021 del 08/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Prima dell'adunanza per la decisione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. La ricorrente ha dichiarato rinuncia agli atti del giudizio e la società ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e non ha provveduto sulle spese, in quanto la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la legittimità del licenziamento intimato a Paola Ponzi (originario licenziamento del 2008; reintegrazione disposta dal Tribunale di Frosinone nel 2014 e successiva riforma da parte della Corte d'appello nel 2016). La controversia verteva anche sugli effetti della cessazione del contratto di affitto d'azienda e sulla successione nel rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.

Norme richiamate

  • art. 2112 cod. civ.

    La società subentrante in seguito alla cessazione del contratto di affitto d'azienda è considerata succeduta nei rapporti di lavoro; pertanto assume gli obblighi ed i rapporti derivanti dal precedente rapporto di lavoro salvo diverso accertamento giudiziale.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    La rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza necessità di decidere sul merito; in tali casi non si procede alla liquidazione delle spese quando l'accettazione è intervenuta.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, se accettata dalla controparte, estingue il processo: occorre valutare attentamente prima di rinunciare per non perdere la possibilità di ottenere una pronuncia favorevole sul merito.
  • Se le parti raggiungono una transazione e la controparte accetta la rinuncia, il giudice dichiara l'estinzione del processo senza decidere sul merito e normalmente non pronuncia sulle spese se l'accettazione è esplicita.
  • La successione di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. comporta il subentro nei rapporti di lavoro; tuttavia effetti di reintegrazioni o licenziamenti possono essere condizionati da pronunce giudiziali successive che riformano le decisioni precedenti.
  • Quando una reintegrazione è stata disposta e poi annullata da sentenza di grado superiore, gli atti compiuti in esecuzione della reintegrazione possono essere considerati privi di effetto rispetto al giudicato successivo; è importante verificare lo stato definitivo delle pronunce prima di assumere iniziative esecutive.
  • In caso di accordo transattivo è buona prassi formalizzare chiaramente termini e conseguenze (inclusa accettazione della rinuncia agli atti e disciplina delle spese) per evitare incertezze procedurali.
  • Se si desidera ottenere un precedente giurisprudenziale favorevole o la dichiarazione di illegittimità di un comportamento datoriale, non conviene rinunciare agli atti: la transazione/ rinuncia impedisce la pronuncia sul merito.

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