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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6311/2021 del 08/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conti chiedeva la ricostituzione della propria pensione in conseguenza dei contributi versati dal datore di lavoro riferiti al periodo 1.4.1996-1.2.2002, versamenti avvenuti dopo la decorrenza della pensione e in seguito a sentenza fra lui e il datore di lavoro. La Corte d'appello aveva ritenuto i contributi prescritti e quindi inammissibile la ricostituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la prescrizione dei contributi previdenziali non può essere interrotta da atti processuali o sentenze che non provengano dall'INPS, essendo l'INPS l'unico titolare del credito contributivo. Ne consegue che una sentenza passata in giudicato tra lavoratore e datore di lavoro, senza la partecipazione dell'INPS, non estende né interrompe la prescrizione nei confronti dell'ente; inoltre l'incasso di somme da parte dell'INPS imputate ad anno diverso non rileva per neutralizzare la prescrizione del periodo controverso. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2934 c.c.

    Norma generale sulla prescrizione. Citata dal ricorrente per impugnare il rigetto; la Corte richiama il principio che l'interruzione della prescrizione dei contributi richiede atti dell'ente creditore.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamata dal ricorrente nell'ambito delle doglianze sulla prescrizione; la Corte non ha ritenuto applicabile un trattamento diverso per il credito contributivo rispetto ai principi generali, pur sottolineando la specificità della titolarità dell'INPS.

  • art. 2940 c.c.

    Richiamato dal ricorrente (precetto) per sostenere l'impossibilità di ripetizione delle somme; la Corte ha ritenuto che tale argomentazione non possa rilevare per interrompere o impedire la prescrizione a favore dell'INPS se l'ente non ha agito.

  • art. 2943 c.c.

    La Corte interpreta che, ai sensi dell'art. 2943 c.c., gli atti idonei ad interrompere la prescrizione devono provenire dal titolare del credito (qui l'INPS); atti del lavoratore o sentenze che non coinvolgono l'INPS non sono efficaci ad interrompere la prescrizione del credito contributivo.

  • art. 2953 c.c.

    La norma che prevede l'estensione della prescrizione a dieci anni quando intervenga sentenza passata in giudicato è stata ritenuta inapplicabile se la sentenza non riguarda un procedimento a cui l'INPS abbia partecipato: non può essere usata per sostituire l'iniziativa processuale dell'ente previdenziale.

  • art. 2116 c.c.

    Richiamato come esempio: il lavoratore può tutelare il proprio interesse al versamento anche mediante azione risarcitoria verso il datore (art. 2116 c.c.), distinta dal credito dell'INPS.

  • art. 13, I. n. 1338/1962 (art. 13 relativa alla rendita)

    Citato come possibile forma di tutela del lavoratore (rendita ex art.13) alternativa all'azione diretta sui contributi; illustra la differenza tra interesse del lavoratore e credito dell'ente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto che, in caso di rigetto, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La prescrizione del credito contributivo è un diritto dell'INPS: solo atti o iniziative dell'ente possono interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.; azioni o sentenze promosse dal lavoratore senza la partecipazione dell'INPS non hanno efficacia interruttiva verso l'ente.
  • Una sentenza passata in giudicato tra lavoratore e datore di lavoro non estende automaticamente i termini di prescrizione nei confronti dell'INPS (art. 2953 c.c. non applicabile se l'INPS non è parte).
  • L'incasso di somme da parte dell'INPS e la loro imputazione ad un diverso periodo d'imposta non neutralizzano la prescrizione relativa a periodi diversi, soprattutto se l'ente non ha inteso e dichiarato di rinunciare alla prescrizione.
  • Il lavoratore ha strumenti autonomi (es. azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. o richiesta di rendita) per tutelare l'interesse al versamento dei contributi, ma tali strumenti non si sostituiscono alla posizione giuridica e alle azioni dell'INPS.
  • Il regime della prescrizione dei contributi è tutelato da principi di ordine pubblico (irrinunciabilità della prescrizione), perciò eccezioni favorevoli al lavoratore richiedono la partecipazione e l'iniziativa dell'ente previdenziale.

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