Cassazione Civile, Sentenza n. 6313/2021 del 08/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 legge 266/2005 e il pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 4 legge 350/2003 per le lesioni permanenti subite in data 3.9.2008 (infarto) a seguito di operazioni di spegnimento di un principio d'incendio e successiva attività di addestramento. La questione centrale era se l'intervento costituisse "operazione di soccorso" o attività di tutela della pubblica incolumità (comma 563/564 legge 266/2005) o comunque determinasse un'esposizione a rischio superiore rispetto all'ordinario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi: (1) la censura sulla novità della questione in appello è inammissibile perché il Ministero aveva già contestato in primo grado la qualificazione come operazione di soccorso o attività di tutela della pubblica incolumità; (2) sotto il profilo sostanziale la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità della lett. E) dell'art. 1 legge 266/2005 in quanto, sulla base delle risultanze, si trattava di un piccolo fuoco agevolmente estinto in assenza di persone in pericolo e senza elementi concreti che attestassero un rischio per la collettività. La Cassazione ha richiamato la distinzione penale tra "fuoco" e "incendio" (Cass. Pen., n.14263/2017) e ha osservato che in sede previdenziale i presupposti per i benefici sono ancor più rigorosi. Condanna del ricorrente alle spese di lite (e indicazione degli importi) e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
legge 266/2005 articolo 1 commi 563 e 564
Comma 563 (operazioni di soccorso) richiede la presenza di persone in situazione di pericolo; la lett. E) e le previsioni connesse richiedono che l'evento presenti pericolo per la pubblica incolumità o esposizione a rischio maggiore rispetto all'ordinario (comma 564). Nella fattispecie la Corte ha ritenuto mancare tali presupposti.
legge 350/2003 articolo 4
Regola il riconoscimento dell'assegno vitalizio per lesioni permanenti; la sua applicazione è subordinata al riconoscimento dello status previsto dalla normativa speciale (es. legge 266/2005) e alla sussistenza dei requisiti soggettivi e fattuali.
codice di procedura civile articolo 360 co.1 n.3
Consente il ricorso per violazione di norme di diritto. La Corte ha valutato che la censura sulla novazione della questione in appello non era fondata atteso che la qualificazione giuridica della fattispecie può essere dedotta in appello e che il Ministero aveva già contestato la qualificazione in primo grado.
codice di procedura civile articolo 360 co.1 n.5
Riguarda l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte ha ritenuto che, pur considerati i fatti dedotti, la motivazione della corte territoriale era sufficiente e non integrava il vizio previsto dal n.5.
codice di procedura civile articolo 112
Disciplina la nullità della sentenza per omessa pronuncia. La Corte ha ricordato che l'omissione di fatti secondari non integrerebbe tale nullità se quei fatti non incidono sul nucleo costitutivo del diritto dedotto; nella specie non sussisteva omissione rilevante.
codice di procedura civile articoli 342 e 434
Richiamati dal ricorrente in relazione alla presunta novità dell'eccezione in appello; la Corte ha ritenuto che le contestazioni di qualificazione giuridica non rientrano nel divieto di ius novorum quando non si tratta di fatti impeditivi, modificativi o estintivi riservati alla parte.
d.lgs. n.115/2002 art.13 co.1 quater
Norma sulle spese processuali e sul raddoppio del contributo unificato: la Corte ha disposto la condanna alle spese e dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo, se dovuto.
codice penale articolo 423 (richiamato)
Richiamato per il concetto di reato contro la pubblica incolumità; la Corte ha osservato la distinzione tra "fuoco" e "incendio" per stabilire quando sussiste pericolo per un numero indeterminato di persone.
Cass. Pen., Sez.1, Sent. n.14263/2017
Giurisprudenza citata per precisare la distinzione tra "fuoco" (evento limitato, non necessariamente pericoloso per la collettività) e "incendio" (evento esteso e pericoloso per un numero indeterminato di persone); principio applicato più stringentemente in sede previdenziale.
Massime di principio
- Per il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi della legge 266/2005 è necessario dimostrare in modo specifico e concreto che l'intervento costituiva operazione di soccorso (presenza di persone in pericolo) o che l'attività esponeva a un rischio significativamente maggiore rispetto all'ordinario (comma 564).
- La qualificazione giuridica della fattispecie può essere contestata in appello: il divieto di ius novorum non impedisce di dedurre errori di sussunzione giuridica quando non si introducono nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi non previamente contestati.
- La semplice partecipazione a spegnimento di un fuoco di modesta entità, senza persone in pericolo e senza elementi probatori di pericolo per la collettività, difficilmente giustifica il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere.
- In sede previdenziale i presupposti per l'ammissione ai benefici sono interpretati più restrittivamente rispetto alla tutela penale; occorre fornire elementi probatori specifici e concreti che attestino la gravità e il pericolo dell'evento.
- Le omissioni di pronuncia su fatti secondari non comportano automaticamente nullità della sentenza ai sensi dell'art.112 c.p.c.; l'eventuale vizio può essere valutato ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. quando l'omissione incida sulla ricostruzione essenziale del fatto e sulla sussunzione giuridica.
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