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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6310/2021 del 08/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in aspettativa, era stato assunto con contratto a termine presso ISPRA. Ha chiesto l'annullamento/dispjuicazione degli atti che lo avevano escluso dalle procedure di stabilizzazione indette da ISPRA (avvisi 2007 e 2008), sostenendo che la normativa sulle stabilizzazioni (L. n. 296/2006 e successive) non prevedeva l'esclusione dei titolari di rapporto a tempo indeterminato con altra pubblica amministrazione e che l'aspettativa senza retribuzione avrebbe dovuto essere considerata come cessazione del rapporto ai fini della partecipazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'ISPRA per tardività. Sul merito ha confermato che le procedure di stabilizzazione erano rivolte ai "precari" (lavoratori in rapporto a tempo determinato) e che la previsione, anche se contenuta in atto commissariale (determinazione n. 132/2008), di esclusione dei titolari di rapporti a tempo indeterminato è compatibile con la ratio della legge che mira alla progressiva eliminazione del precariato. La Corte ha inoltre affermato che l'aspettativa senza retribuzione non fa venire meno il rapporto a tempo indeterminato con l'amministrazione di provenienza; pertanto l'esclusione operata dall'ISPRA era legittima. Il ricorso è respinto, niente spese in Cassazione a causa della tardività del controricorso; è dato atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato qualora dovuto.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 519 e 520)

    "in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge"

    La Corte interpreta la norma come rivolta esclusivamente alla platea dei "precari" titolari di rapporti a tempo determinato: la stabilizzazione è uno strumento volto a trasformare un rapporto temporaneo in rapporto a tempo indeterminato e non a favorire chi già gode di un rapporto indeterminato presso altra amministrazione.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 3, comma 90)

    "consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007"

    Estensione temporale dei requisiti di anzianità per l'ammissione alle procedure di stabilizzazione; non altera la platea soggettiva che resta quella dei lavoratori con rapporto a tempo determinato.

  • D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 63, commi 1 e 2)

    Citato dal ricorrente quale criterio generale di regolazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni; la Corte non accoglie l'argomento che tale disciplina vieti l'esclusione di titolari di rapporti indeterminati dalle procedure speciali di stabilizzazione.

  • Determinazione commissariale n. 132/2008

    "escludere il personale che vanti contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altri contratti di lavoro autonomo con l'ex APAT ed i titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato"

    La Corte ritiene legittima la previsione di esclusione dei titolari di rapporti a tempo indeterminato, in quanto coerente con la finalità normativa di eliminare il precariato e con il bilanciamento degli interessi pubblici connessi.

  • D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 53)

    Richiamato rispetto alla disciplina dell'aspettativa; la Corte afferma che l'aspettativa senza retribuzione non fa cessare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione di origine.

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Comparto Ministeri 16.2.1999 (art. 7, comma 8)

    Rilevato dal ricorrente in tema di aspettativa; la Corte conferma l'orientamento secondo cui l'aspettativa non annulla il rapporto di lavoro, e quindi non trasforma il titolare in soggetto 'precario' legittimato alla stabilizzazione.

  • Costituzione della Repubblica Italiana (art. 97 e art. 3)

    Richiamati per i principi generali: l'art. 97 (buon andamento e regole del pubblico impiego) e l'art. 3 (principio di uguaglianza) giustificano un'interpretazione restrittiva delle deroghe al concorso pubblico e una limitazione della platea dei beneficiari delle stabilizzazioni.

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater) e legge 24.12.2012 n. 228

    Richiamati in relazione agli effetti processuali e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • Le procedure di stabilizzazione previste dalla L. n. 296/2006 sono rivolte esclusivamente ai lavoratori considerati 'precari', ossia titolari di rapporti a tempo determinato; chi è già titolare di un rapporto a tempo indeterminato con altra pubblica amministrazione è in genere escluso.
  • Le deroghe al principio costituzionale del reclutamento mediante concorso (art. 97 Cost.) devono essere interpretate restrittivamente e limitate a quanto espressamente previsto dalla legge.
  • L'aspettativa senza retribuzione non determina la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato: il rapporto rimane in essere e ciò può incidere sull'accesso a misure riservate ai precari.
  • Le determinazioni amministrative che escludono i titolari di rapporti indeterminati dalle procedure di stabilizzazione sono legittime se coerenti con la ratio legislativa di superamento del precariato e con il bilanciamento degli interessi pubblici.
  • Chi intende impugnare esclusioni fondate su atti commissariali o regolatori deve tempestivamente contestare quegli atti specifici; tuttavia, la mancata impugnazione non impedisce al giudice di valutare la conformità dell'esclusione alla normativa e alla ratio della legge.

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