Cassazione Civile, Sentenza n. 6312/2021 del 08/03/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano il riconoscimento dei benefici assistenziali previsti dalla legge 266/2005 e dal DPR 243/2006 e l'assegno vitalizio di cui alla legge 206/2004 in qualità di familiari di Giordano Emanuele, marinaio militare deceduto il 18/12/1983 in un incidente stradale (autobus precipitato da un viadotto) mentre si recava a una manifestazione sportiva. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta perché i giudici avevano ritenuto che lo spostamento del militare per attività ordinarie non configurasse una "missione" o condizioni operative particolari sufficienti a far maturare i benefici; i ricorrenti hanno invece dedotto che la norma non richiede una pericolosità intrinseca dell'attività sin dall'inizio ma può essere operata da circostanze straordinarie sopravvenute che aggravano il rischio. I Ministeri hanno anche proposto ricorso incidentale sostenendo la incompetenza del giudice ordinario per la presunta valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dei Giordano e ha rigettato il ricorso incidentale condizionato dei Ministeri. La Corte ha interpretato l'art. 1, commi 563 e 564 della legge 266/2005 in senso estensivo: la nozione di "missioni di qualunque natura" e la nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" sono ampie e comprendono circostanze straordinarie che aggravano il rischio rispetto all'ordinario. Sulla scorta di precedenti decisioni delle Sezioni Unite e di accertamenti penali già esistenti sul medesimo evento (che avevano evidenziato pessime condizioni del mezzo e avverse condizioni meteo), la Corte ha ritenuto accertata l'esistenza di circostanze straordinarie e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame sui benefici e per la regolazione delle spese. Inoltre la Corte ha affermato la competenza del giudice ordinario trattandosi di un diritto soggettivo di natura assistenziale.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564
Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative
La Corte interpreta il comma 564 in senso ampio: tutela chiunque abbia contratto infermità o sia deceduto in occasione di missioni di qualunque natura quando sussistono "particolari condizioni" (circostanze straordinarie) che hanno esposto il soggetto a rischi maggiori rispetto all'ordinario
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563
Elenca categorie di attività ritenute per loro natura pericolose (es. contrasto alla criminalità, ordine pubblico, soccorso) che danno automaticamente diritto ai benefici se determinano infermità o decesso
D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, art. 1 (definizioni)
Definisce "missioni di qualunque natura" come missioni autorizzate dall'autorità superiore e chiarisce che per "particolari condizioni ambientali od operative" si intendono circostanze straordinarie o fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto all'ordinario
Legge 3 agosto 2004, n. 206, art. 5
Prevede l'assegno vitalizio per i familiari; citata come uno dei benefici estesi ai soggetti equiparati dalla legge 266/2005
Legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3
Richiamata come riferimento normativo per la nozione di "vittime del dovere" alla quale si collegano i benefici previsti dalle successive disposizioni
Art. 442 cod. proc. civ.
Richiamato per affermare la competenza del giudice ordinario (lavoro/assistenza sociale) rispetto alle controversie sui benefici, poiché si tratta di diritti soggettivi di natura assistenziale
D.Lgs. 30 aprile 2002, n. 115, art. 13, co. 1 quater
Richiamato in relazione agli obblighi di versamento del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale
Massime di principio
- La nozione di "missione" è ampia e comprende ogni attività istituzionale (operative, addestrative, logistiche) autorizzata dall'autorità competente.
- Per ottenere i benefici previsti dall'art. 1, co. 564 l'evento dannoso deve essere riconosciuto dipendente da causa di servizio e collegato a "particolari condizioni ambientali od operative", ossia circostanze straordinarie che aggravano il rischio rispetto all'ordinario; non è necessaria una pericolosità intrinseca dell'attività sin dall'inizio.
- Il modello legislativo è aperto: non occorre tipizzare tutte le attività equiparabili; è sufficiente dimostrare che, in occasione di una missione, si siano manifestate condizioni straordinarie che hanno aumentato il rischio.
- La giurisdizione sulle controversie relative a questi benefici è del giudice ordinario, non del giudice amministrativo, perché si tratta di diritti soggettivi di natura prevalentemente assistenziale.
- Accertamenti penali o altri giudicati definitivi possono essere utilizzati dal giudice civile per provare l'esistenza di circostanze straordinarie (es. cattive condizioni del mezzo, condizioni meteo) e possono ridurre la necessità di ulteriori accertamenti in sede civile.
- Nel caso di ricorsi incidentali che invocano inesistenza di giurisdizione amministrativa, la giurisprudenza di legittimità tende a confermare la competenza del giudice ordinario quando è in gioco un diritto soggettivo assistenziale
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