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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20291/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze non si confrontavano con la pronuncia d'appello e non evidenziavano specifici vizi di legittimità, ma proponevano soltanto letture alternative dei fatti e critiche generiche alla determinazione della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito sia quanto alla responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio, in un contesto di "doppia conforme". L'unico motivo di ricorso raccoglieva una pluralità di doglianze, ma in modo generico, ipotetico e valutativo. Quanto alla responsabilità, il ricorrente si limitava a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare vere illogicità manifeste o contraddizioni della motivazione d'appello. Quanto al trattamento sanzionatorio, le censure erano parimenti generiche e non idonee a investire profili di legittimità, miravano in sostanza a una rivalutazione del giudizio di merito sulla pena e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato nel contesto delle censure sul trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche, ma la Corte rileva che il motivo era comunque generico e non idoneo a sollecitare un sindacato di legittimità sulla pena

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato nel contesto delle doglianze sul trattamento sanzionatorio, senza che il ricorso formulasse censure specifiche e pertinenti

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme" sulle questioni di fatto e di responsabilità, il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, ma deve denunciare specifiche illogicità manifeste o contraddizioni della motivazione.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se si risolvono in contestazioni generiche o in una richiesta di nuova valutazione del merito, poiché la determinazione della pena è riservata al giudice di merito quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la decisione impugnata; doglianze ipotetiche, valutative o cumulative, prive di specifica individuazione del vizio denunciato, non superano il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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