Cassazione Penale, Ordinanza n. 26470/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato, non essendo stata accolta la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la condotta avrebbe dovuto essere valutata come di minima offensività. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e priva di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato elementi ostativi al riconoscimento del beneficio: la gravità delle minacce, la loro reiterazione in un ristretto arco temporale e l'ostentato senso di impunità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per cui è stata pronunciata la condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata oltre al richiamo alla sentenza impugnata.
La particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta perché la motivazione di merito aveva evidenziato elementi negativi incompatibili con la causa di non punibilità, e il ricorso non si confrontava in modo specifico con tali argomenti.
È richiamato implicitamente dalla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si risolve in una censura generica e non si confronta puntualmente con le concrete ragioni poste dal giudice di merito a base del diniego.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. possono assumere rilievo ostativo, in particolare nei reati con condotte aggressive o minacciose, la gravità delle minacce, la loro reiterazione in un breve arco temporale e l'ostentazione di un atteggiamento di impunità.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve possedere specificità e confrontarsi con la motivazione impugnata; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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