Cassazione Civile, Ordinanza n. 26353/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasceva da immissioni acustiche provenienti da un locale seminterrato adibito a discoteca in un edificio condominiale. I proprietari vicini, con l’adesione del condominio, avevano chiesto la riduzione delle immissioni sonore superanti la normale tollerabilità, nonché l’inibizione dell’uso del locale come discoteca e la modifica della destinazione d’uso, in conformità al regolamento condominiale che, secondo la loro prospettazione, consentiva solo deposito e autorimessa e vietava usi incompatibili con la tranquillità dell’edificio. In primo grado fu rigettata la domanda inibitoria, mentre fu riconosciuto il danno non patrimoniale e condannata la società esercente l’attività di discoteca. In appello, dopo il rilascio del locale da parte della società esercente e il conseguente venir meno della fonte attuale delle immissioni, la Corte territoriale dichiarò cessata la materia del contendere sulle domande di cessazione delle immissioni e di cessazione dell’attività di discoteca, respingendo però le domande risarcitorie e l’appello incidentale. Con il ricorso per cassazione i proprietari deducevano: 1) omessa pronuncia sulla domanda di inibizione dell’uso del locale come discoteca; 2) violazione dei principi sulla cessazione della materia del contendere, sostenendo che l’interesse a ottenere una pronuncia di merito persisteva nei confronti dei proprietari dell’immobile, nonostante il rilascio da parte della società conduttrice; 3) error in procedendo per mancata decisione compiuta sulle domande; 4) omesso esame e motivazione apparente, perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente esteso la cessazione della materia del contendere anche alla questione della destinazione d’uso del locale, in violazione del regolamento condominiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia, perché il dispositivo della sentenza d’appello conteneva una decisione sulla cessazione della materia del contendere sia rispetto all’eliminazione delle immissioni acustiche sia rispetto alla cessazione dell’attività di discoteca. Ha poi respinto congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, affermando che le doglianze erano prive di interesse ad agire: il rilascio dell’immobile e la cessazione dell’attività avevano eliminato l’attualità del pregiudizio, sicché mancava una lesione concreta e attuale giustificante una pronuncia inibitoria. La Corte ha precisato che l’inibitoria presuppone la persistenza della fonte disturbante e che la molestia proveniva dall’uso del bene, non dalla sua mera esistenza. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con l’ulteriore statuizione sul contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il dispositivo della decisione impugnata contenga comunque una statuizione sulle domande dedotte, anche se formulata in termini di cessazione della materia del contendere.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per denunciare l’asserita omessa pronuncia e l’error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare la dedotta violazione dei principi sulla cessazione della materia del contendere.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro usato per dedurre omesso esame di un fatto controverso e decisivo e motivazione apparente.
L’interesse ad agire deve essere attuale, oggettivo e correlato a un fatto lesivo concreto; non sussiste quando il giudizio mira solo a una soluzione astratta o rispetto a situazioni future e ipotetiche.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’obbligo di motivazione e della necessità di una pronuncia effettiva sul merito.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla censura di motivazione apparente o perplessa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia non ricorre se la decisione impugnata, letta nel suo complesso, contiene nel dispositivo una statuizione idonea a definire la domanda o il capo di domanda proposto.
- La cessazione della materia del contendere è correttamente dichiarata quando, nelle more del giudizio, il fatto lesivo cessi e venga meno l’attualità dell’interesse alla decisione di merito.
- L’inibitoria diretta a far cessare immissioni o molestie presuppone la persistenza attuale della fonte del pregiudizio; se la fonte è venuta meno, difetta l’interesse ad agire.
- L’interesse ad agire deve essere concreto e attuale: non è sufficiente l’utilità di ottenere una pronuncia su un rischio futuro o meramente ipotetico.
- Quando la molestia deriva non dalla mera esistenza del bene ma dal suo uso, la tutela inibitoria può essere richiesta solo finché quell’uso sia in atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26320/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26321/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26322/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26323/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26324/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26332/2023 del 12/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →