Cassazione Penale, Sentenza n. 46347/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha richiesto la dichiarazione di estinzione della pena inflitta con sentenza della Corte d'Appello di Genova del 19/04/2005, irrevocabile il 15/02/2007, per il reato di bancarotta fraudolenta. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza facendo riferimento a condanne sopravvenute e alla dichiarazione di recidiva; la difesa ha contestato la rilevanza della recidiva accertata successivamente alla sentenza, sostenendo che l'art. 172 c.p. osterebbe all'estinzione solo se la recidiva fosse stata applicata o riconosciuta prima o contestualmente alla sentenza cui si riferisce la pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e confermato l'interpretazione secondo cui l'art. 172, comma 7, c.p. impedisce l'estinzione della pena se l'accertamento della recidiva aggravata è stato compiuto nel giudizio di condanna o in un diverso giudizio relativo a fatti commessi nel periodo tra la predetta sentenza e la maturazione della prescrizione della pena. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il comma settimo prevede che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei recidivi di cui all'art. 99 c.p., quando l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio che ha condannato o in un diverso giudizio riguardante fatti commessi nel periodo tra la sentenza e la maturazione della prescrizione; rileva dunque l'accertamento della recidiva anche se intervenuto dopo la sentenza cui si riferisce la pena.
Disciplina la recidiva (e le sue aggravazioni); l'art. 172 rimanda ai capoversi di art. 99 per identificare i recidivi rilevanti che ostano all'estinzione per prescrizione.
Norma che autorizza la condanna per responsabilità processuale in caso di ricorso infondato o di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; qui è stata applicata per disporre il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019 (Figliomeni), Rv. 278165 - 01
Giurisprudenza di legittimità richiamata che conferma l'interpretazione secondo cui l'accertamento della recidiva può essere effettuato in giudizi successivi purché i fatti rilevanti ricadano nel periodo temporale indicato dall'art. 172.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione al fondamento della sanzione pecuniaria per l'uso dell'art. 616 c.p.p.; richiamata per motivare la condanna al versamento a titolo di ammenda.
Massime di principio
- Per valutare l'estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell'art. 172 c.p. conta l'accertamento della recidiva nell'ambito di giudizi che riguardano fatti verificatisi nel periodo tra la sentenza che ha irrogato la pena e la maturazione della prescrizione, indipendentemente dal momento in cui la recidiva è stata formalmente dichiarata.
- La rilevanza della recidiva non si basa solo sulla data della pronuncia che la dichiara, ma sulla corrispondenza temporale dei fatti che ne costituiscono il fondamento: condanne sopravvenute che riguardano fatti posti in essere dopo la sentenza possono integrare la recidiva e ostare all'estinzione.
- La difesa che invoca un presunto effetto retroattivo dell'accertamento di recidiva dovrà dimostrare che i fatti posti a base della recidiva non rientrano nel periodo rilevante ai sensi di art. 172; l'argomentazione sulla presunta illegittima retroattività è, secondo la giurisprudenza, generalmente destinata a non avere successo.
- In casi analoghi è importante documentare con precisione le date dei fatti e delle pronunce e verificare se le condanne sopravvenute si riferiscono a fatti anteriori all'irrevocabilità della sentenza principale o a fatti successivi, perché ciò può cambiare la rilevanza ai fini dell'estinzione.
- In caso di ricorso manifestamente infondato riguardo a questioni processuali di ammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni ex art. 616 c.p.p.; valutare il rischio economico prima di proseguire con impugnazioni identiche o chiaramente incompatibili con la giurisprudenza consolidata.
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