Cassazione Civile, Ordinanza n. 28575/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato di tre sanitari addetti a un servizio organizzato su tre turni, di cui uno notturno di 12 ore, con successivo giorno di riposo dopo lo "smonto". I lavoratori avevano chiesto il riconoscimento dell'indennità di turno ex art. 44 CCNL comparto sanità 1 settembre 1995, nonché dell'indennità di terapia intensiva o subintensiva, anche per i giorni in cui non prestavano servizio perché fruiti come riposo compensativo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il giorno successivo al turno notturno di 12 ore fosse riposo compensativo e non semplice riposo settimanale. L'azienda sanitaria ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 L. n. 724/1994, 3 D.Lgs. n. 66/2003, 2109 c.c. e 44 CCNL sanità 1.9.1995, sostenendo che il riposo compensativo dovrebbe essere inteso in senso restrittivo, soltanto quale recupero di prestazioni eccedenti il debito orario contrattuale settimanale, e che nella specie il giorno dopo lo "smonto" non sarebbe necessariamente un riposo compensativo perché l'orario settimanale complessivo non risultava superato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, affermando che l'indennità giornaliera prevista dall'art. 44, comma 3, CCNL comparto sanità spetta anche quando il giorno non lavorato sia concesso per consentire il recupero psico-fisico dopo un turno particolarmente gravoso, come un turno notturno di 12 ore, senza che sia necessario il superamento dell'orario settimanale di 36 ore. La Corte ha qualificato il giorno successivo al turno notturno, nel caso concreto, come riposo compensativo e non come mera assenza dal servizio. Conseguentemente, ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, oltre agli effetti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 44 CCNL Comparto Sanità del 1 settembre 1995
L'indennità giornaliera per il personale sanitario in servizi articolati su tre turni è dovuta nei giorni di effettiva prestazione; non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio, salvo che l'assenza coincida con un riposo compensativo. Il riposo compensativo non richiede necessariamente il superamento dell'orario settimanale, potendo consistere anche nel riposo concesso per recuperare il maggiore stress psico-fisico di un turno notturno prolungato.
Richiamato come norma sull'articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, utile a distinguere il riposo settimanale dal riposo compensativo.
Richiamato nel quadro della disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi, in funzione interpretativa della nozione di riposo compensativo.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dei riposi, ma non ritenuto decisivo per escludere il riposo compensativo nel caso concreto.
art. 26 CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999
L'orario continuato e articolato in turni sulle 24 ore impone adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; tale previsione orienta a qualificare come compensativo il riposo successivo al turno notturno prolungato.
art. 86 CCNL Comparto Sanità 2016/2018
Richiamato come disciplina sostanzialmente corrispondente all'art. 44 del CCNL 1995, senza modifiche significative.
art. 44 CCNL Comparto Sanità del 1 settembre 1995
Base normativa dell'indennità di turno, letta in connessione con la funzione di ristoro della maggiore gravosità del lavoro turnista.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'indennità di turno prevista per il personale sanitario turnista remunera la maggiore gravosità del lavoro svolto in turni e spetta anche per le giornate non lavorate che siano funzionalmente collegate al recupero psico-fisico del lavoratore, non solo quando vi sia superamento dell'orario settimanale contrattuale.
- La nozione di riposo compensativo non va intesa in senso eccessivamente restrittivo: può ricomprendere anche il riposo concesso dopo un turno notturno di durata prolungata, se tale riposo è imposto dall'organizzazione del lavoro e finalizzato a recuperare la maggiore intensità della prestazione resa.
- Ai fini della spettanza dell'indennità ex art. 44 CCNL sanità, è decisiva la connessione causale tra il giorno non lavorato e l'esigenza organizzativa di copertura dei turni e di recupero delle energie psico-fisiche; non è invece decisivo che la prestazione complessiva abbia o meno superato le 36 ore settimanali.
- Il giorno di riposo successivo allo "smonto" da un turno notturno prolungato può essere qualificato come riposo compensativo quando rappresenta il ristoro della particolare penosità del turno, e non come semplice assenza o come ordinario riposo settimanale.
- La distinzione tra riposo settimanale e riposo compensativo deve essere effettuata in concreto, guardando alla funzione del riposo nell'organizzazione turnistica e alla finalità di recupero rispetto alla precedente prestazione lavorativa.
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