Cassazione Penale, Sentenza n. 09864/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare in carcere applicata a Randazzo per il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990. Il ricorso deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del riesame in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione (periculum): il Tribunale avrebbe trascurato due note di aggiornamento investigativo prodotte dalla Procura (sebbene non riferibili direttamente all'indagato), avrebbe errato nel considerare la contestazione come riferita a data chiusa e non avrebbe adeguatamente valutato la recidiva specifica dell'indagato e il fatto che un coindagato, poche ore dopo la sostituzione della misura, si era reso responsabile di fatti analoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non denunciava una violazione di norme né una manifesta illogicità della motivazione sindacabile in sede di legittimità, ma si risolvesse in una diversa valutazione dei fatti di merito. La Corte ha condiviso il ragionamento del Tribunale del riesame: pur sussistendo il fumus del reato associativo, sussisteva un intervallo temporale significativo tra i fatti (contributo fino a marzo/aprile 2022) e l'applicazione della misura, senza elementi concreti e attuali che attestassero la persistenza di legami operativi dell'indagato con il sodalizio. Le note investigative non riferendosi al Randazzo non potevano supplire a tale mancanza. La semplice recidiva e i comportamenti di altri coindagati non bastavano a dimostrare un pericolo attuale di reiterazione. Conseguentemente il ricorso del PM è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma sostanziale che configura il delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; utilizzata per valutare il fumus del reato nei confronti dell'indagato
Codice di procedura penale, art. 274 lett. c)
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Individua tra le ragioni dell'applicazione delle misure cautelari il pericolo di reiterazione; la Corte interpreta questo pericolo come esigenza attuale e concreta, non meramente basata su fatti storici
Codice di procedura penale, art. 275 comma 3
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di pericolosità in alcuni casi associativi; la Corte valuta che tale presunzione può essere superata dalla mancanza di indici concreti e recenti che colleghino l'indagato all'operatività dell'associazione
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, la Cassazione sindaca la motivazione del giudice del merito solo se è manifestamente illogica o viola norme specifiche; non riapre i concreti accertamenti di fatto fatti dal giudice di merito
- Per la custodia cautelare per associazione di tipo mafioso o per stupefacenti non è sufficiente dimostrare il fumus del reato storico: è necessario provare anche il periculum inteso come pericolo attuale e concreto di reiterazione, valutato sulla base di fatti recenti o indici attuali di operatività
- Note investigative o aggiornamenti che non riportino elementi riferibili direttamente all'indagato hanno scarso valore probatorio ai fini della dimostrazione del periculum nei suoi confronti
- I precedenti penali dell'imputato possono concorrere alla valutazione della personalità, ma da soli non bastano a dimostrare il pericolo attuale di reiterazione
- Quando si impugna in Cassazione un provvedimento cautelare, il ricorso deve mirare a violazioni di legge o a macroscopiche illogicità: le contestazioni che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
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