Cassazione Penale, Sentenza n. 48544/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro perché il giudice del rinvio valuti la sussistenza della recidiva contestata, essenziale per determinare la procedibilità del reato (procedibilità d'ufficio se la recidiva sussiste).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato estinto per remissione di querela il reato di truffa procedibile a querela. Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che era stata contestata la recidiva reiterata e specifica (circostanza aggravante ad effetto speciale) che, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n.36/2018 e dell'art. 649‑bis c.p., rendeva il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale, non avendo valutato né motivato sulla recidiva contestata, avrebbe errato nel ritenere estinto il reato per remissione della querela.
Norme richiamate
Ha ampliato il regime di procedibilità a querela per reati contro il patrimonio includendo la truffa, ma ha introdotto l'art. 649‑bis che prevede la procedibilità d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (tra cui, come interpretato dalla giurisprudenza, la recidiva qualificata/ aggravata/ pluriaggravata/reiterata).
Norma chiave che stabilisce i casi in cui fatti normalmente perseguibili a querela diventano perseguibili d'ufficio: la Corte ha interpretato il richiamo alle "aggravanti ad effetto speciale" come comprensivo della recidiva qualificata/aggravata/pluriaggravata/reiterata.
Norma che disciplina il delitto di truffa; il secondo comma e le aggravanti in esso indicate sono richiamate dal d.lgs. n.36/2018 come possibili cause di procedibilità d'ufficio.
Richiamato nelle sue voci (in particolare numeri relativi ad aggravanti con effetto sulla procedibilità): la circostanza prevista dal n.7 (e il n.11 menzionato nel testo) incide sul regime di procedibilità se ricorre.
Novella richiamata dalla difesa ma non ancora entrata in vigore al momento dei fatti: avrebbe modificato i casi di procedibilità d'ufficio regolati dall'art. 649‑bis (escludendo la recidiva come 'aggravante ad effetto speciale' diversa dalle altre), ragion per cui non poteva essere applicata al caso in esame.
Prevede i rimedi per il ricorso per cassazione 'per saltum' e la possibilità, in caso di annullamento nei limiti previsti, di invio degli atti ad altra Corte di appello per il prosieguo: la Corte ha disposto la trasmissione ai sensi del comma 4.
Cass. Sez. Un., n. 3585 del 24/09/2020
Giurisprudenza di legittimità citata che chiarisce che il riferimento alle "aggravanti ad effetto speciale" nell'art. 649‑bis include la recidiva qualificata/aggravata/pluriaggravata/reiterata, confermando la tesi del Procuratore generale.
Massime di principio
- Se per un reato formalmente procedibile a querela è contestata una circostanza aggravante ad effetto speciale (es. recidiva reiterata e specifica), il giudice deve valutare e motivare sull'esistenza di tale circostanza: se accertata, il reato diventa procedibile d'ufficio e la remissione della querela non estingue il procedimento.
- La mancata considerazione o motivazione da parte del giudice sulle aggravanti rilevanti per la procedibilità costituisce vizio che può portare all'annullamento della sentenza per cassazione e alla rimessione degli atti per nuovo giudizio.
- Le modifiche legislative successive (es. d.lgs. n.150/2022) non sono applicabili retroattivamente se non erano in vigore al momento dei fatti; occorre verificare sempre la data di entrata in vigore delle novità normative.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite che assimila la recidiva alle "aggravanti ad effetto speciale" deve essere tenuta in conto dai giudici di merito quando valutano la procedibilità.
- Per il difensore: contestare e documentare la non sussistenza della recidiva o delle aggravanti ad effetto speciale è strategico quando la remissione della querela viene invocata; per l'accusa: allegare e provare tempestivamente aggravanti che incidono sulla procedibilità è essenziale per evitare l'estinzione del reato.
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