Ordinanza n. 91/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con cui il Ministero dell’Ambiente ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’attivazione del procedimento di composizione del dissenso qualificato sullo schema di provvedimento di compatibilità ambientale relativo a un progetto eolico, unitamente alla proposta ministeriale e al parere tecnico negativo della Soprintendenza Speciale PNRR
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone previa sospensione cautelare, la nota ministeriale di attivazione del rimedio previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988, nonché la proposta interna e il parere tecnico negativo della Soprintendenza Speciale PNRR. Ha dedotto, in via principale, la nullità o elusività degli atti, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe più potuto provvedere autonomamente in presenza di un Commissario ad acta nominato e insediato per fronteggiare l’inerzia nell’ottemperanza di una sentenza. In via subordinata ha chiesto l’annullamento, sostenendo anche l’applicabilità del silenzio-assenso orizzontale previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990 al parere del Ministero della Cultura reso nell’ambito della VIA. La domanda cautelare è stata respinta per assenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto alla dedotta nullità o elusività, ha ritenuto, sulla base dell’orientamento dell’Adunanza plenaria, che la nomina e l’insediamento di un Commissario ad acta per ovviare all’inerzia nell’ottemperanza non privino l’Amministrazione del potere di provvedere. Nel caso concreto, la sopravvenienza del parere negativo del Ministero della Cultura ha fatto emergere un dissenso qualificato tra amministrazioni codecidenti, rendendo attivabile il deferimento della decisione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988; tale attivazione è stata ritenuta idonea a superare l’inerzia del Ministero dell’Ambiente. Quanto alla subordinata censura di annullamento, il Collegio ha rilevato dubbi sulla natura provvedimentale degli atti, qualificabili come interlocutori ed endoprocedimentali, e ha comunque ritenuto non coerente con il dato normativo la tesi sull’applicazione dell’art. 17-bis l. 241/1990 al parere del Ministero della Cultura in sede di VIA, richiamando una precedente decisione del medesimo TAR su questione analoga. È stato inoltre escluso un pregiudizio grave e irreparabile, anche in ragione dell’esigenza di considerare espressamente la rilevanza paesaggistica del progetto. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.000, oltre accessori di legge, a titolo di spese della fase cautelare in favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988
rimedio per comporre il dissenso tra amministrazioni
La sopravvenienza di un dissenso qualificato tra amministrazioni codecidenti consente il deferimento della decisione al Consiglio dei Ministri; l’attivazione del rimedio è idonea a superare l’inerzia dell’amministrazione procedente.
silenzio-assenso orizzontale
Il TAR ha ritenuto non coerente con il dato normativo l’applicazione del silenzio-assenso orizzontale al parere del Ministero della Cultura nell’ambito di una procedura di VIA.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- La nomina e l’insediamento di un Commissario ad acta per fronteggiare l’inerzia dell’amministrazione nell’ottemperanza di una sentenza non determinano, di per sé, la perdita del potere di provvedere da parte dell’amministrazione originariamente competente.
- La sopravvenienza di un dissenso qualificato tra amministrazioni codecidenti consente l’attivazione del procedimento di deferimento al Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988; tale attivazione può costituire modalità idonea a far venir meno l’inerzia dell’amministrazione procedente.
- Gli atti con cui un’amministrazione propone o richiede l’attivazione del procedimento di composizione del dissenso, quando privi di autonoma efficacia lesiva e inseriti nella sequenza procedimentale, possono avere natura interlocutoria ed endoprocedimentale, con conseguenti dubbi sulla loro immediata impugnabilità.
- In sede cautelare, la sospensione dell’azione amministrativa richiede la plausibilità delle censure e la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; tale pregiudizio non è ravvisabile quando l’interesse cautelare si contrappone all’esigenza dell’amministrazione di considerare espressamente la rilevanza paesaggistica di un progetto sottoposto a VIA.
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