Cassazione Civile, Ordinanza n. 32867/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che, in una controversia relativa a un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006, aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi ritenuti indeducibili o indetraibili, in parte riferiti a fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Dopo la proposizione del ricorso, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 6 d.l. 193/2016, ha pagato in unica soluzione quanto comunicato ed ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, richiamando l'art. 390 c.p.c.; tuttavia la rinuncia non era stata notificata all'Agenzia delle entrate. La Corte è stata quindi chiamata a verificare se tale rinuncia fosse idonea a determinare l'estinzione del giudizio oppure solo l'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso, non essendo stata notificata alle parti costituite né comunicata ai difensori con il visto, non fosse idonea a produrre l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha però qualificato la sopravvenuta volontà della ricorrente di aderire alla definizione agevolata e di rinunciare al ricorso come manifestazione di sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in considerazione dell'adesione alla definizione agevolata; è stato inoltre escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
la norma è richiamata come base della definizione agevolata dei carichi e della dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del contribuente
legge di conversione del d.l. 193/2016, richiamata per la definizione agevolata
l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati che vi appongano il visto; in difetto, la rinuncia non estingue il processo ma può essere indicativa del venir meno dell'interesse al ricorso
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
norma processuale richiamata per la trattazione della pubblica udienza in forma semplificata
legge di conversione del d.l. 137/2020, richiamata per la modalità di trattazione
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
richiamato dalla ricorrente per la rinuncia al ricorso conseguente alla definizione agevolata
richiamato dalla ricorrente come disciplina della rinuncia al ricorso per cassazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti estintivi solo se osserva le modalità formali previste dall'art. 390 c.p.c., ossia notifica alle parti costituite o comunicazione ai difensori con visto; in mancanza, non determina l'estinzione del giudizio.
- Quando la rinuncia al ricorso non è validamente perfezionata, ma esprime comunque la sopravvenuta volontà della parte di non coltivare l'impugnazione, il giudizio va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi e il correlato pagamento possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non è dovuto il raddoppio del contributo unificato se difetta il relativo presupposto applicativo.
Come è indicizzato
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