Cassazione Penale, Sentenza n. 47175/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: il ricorrente deduce violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non ha attribuito rilievo al tempo trascorso dall'applicazione della misura, nonché alla evoluzione del quadro indiziario e al comportamento del detenuto (anche alla luce di dichiarazioni di collaboratori). Chiede la revoca o la sostituzione con misure meno afflittive (es. domiciliari con braccialetto elettronico), invocando altresì l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. in senso favorevole al riesame.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo generico e basato su proposizioni astratte; ha ribadito che, dato il decreto di aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., che il ricorrente doveva superare con specifici elementi. Il mero decorso del tempo non è sufficiente a superare la presunzione, salvo significativa distanza temporale dai fatti o sopravvenuti fatti concreti che dimostrino attenuazione delle esigenze cautelari. Le richieste relative a misure alternative ed al controllo elettronico sono profili inerenti alla fase di applicazione della misura e richiedono elementi specifici di adeguatezza che non sono stati forniti. Anche le censure sull'evoluzione probatoria sono state ritenute generiche. Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La contestazione dell'aggravante rende applicabile la presunzione di necessità delle misure cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p.; contribuisce a consolidare la gravità indiziaria che giustifica la custodia in carcere
Richiamato come vizio dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specifiche allegazioni tali da dimostrare la violazione denunciata
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per talune ipotesi (quali quelle aggravate ex art. 416-bis.1). Spetta al ricorrente allegare elementi specifici per superare la presunzione; la presunzione si estende a tutte le esigenze cautelari, non è sufficiente confutare solo una di esse
Massime di principio
- Quando è contestata un'aggravante come quella prevista dall'art. 416-bis.1 c.p., opera una presunzione di necessità cautelare ex art. 275 comma 3 c.p.p.: il detenuto deve allegare elementi concreti e specifici per dimostrare l'insussistenza o la superabilità delle esigenze cautelari con misure meno afflittive
- Il semplice decorso del tempo trascorso in custodia non è di per sé sufficiente a ottenere la revoca o la sostituzione della misura: il tempo rileva solo se accompagnato da fatti sopravvenuti o da un mutamento concreto delle condizioni personali o del quadro indiziario
- Le richieste di misure alternative (es. domiciliari con braccialetto elettronico) richiedono una specifica allegazione circa l'idoneità dello strumento di controllo e la concretezza della misura rispetto alle esigenze cautelari; non bastano invocazioni generiche
- Per dimostrare l'attenuazione della gravità indiziaria o del pericolo di reiterazione occorrono elementi probatori concreti e valutazioni di merito dettagliate; censure generiche sull'evoluzione probatoria sono difficilmente efficaci in sede di ricorso per revoca
- Il pericolo di reiterazione si valuta in termini di continuità temporale e attualità del rischio collegato alla personalità, ai fatti e alle condizioni di vita dell'imputato, non solo sulla base di un'eventuale 'occasione prossima' per delinquere
- In sede di impugnazione di un provvedimento cautelare la Corte verifica la completezza e specificità delle allegazioni del ricorrente: gli oneri probatori e argomentativi sono stringenti quando opera la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.
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