Cassazione Penale, Ordinanza n. 07839/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi generici e manifestamente infondati. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito resta quindi ferma, con conferma della qualificazione giuridica adottata dal giudice di appello e del trattamento sanzionatorio ivi applicato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila. I motivi deducevano violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica del fatto, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. e alla recidiva ex art. 99 c.p. La Corte rileva che le censure erano prive di concreta specificità e manifestamente infondate: da un lato perché non correttamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata, dall'altro perché la doglianza sulla qualificazione giuridica si fondava su una ricostruzione della fattispecie concreta non sindacabile in sede di legittimità. In particolare, viene richiamato l'orientamento secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta violenta o minatoria finalizzata a ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che la loro concessione richiede la deduzione di elementi positivi specifici, mentre il diniego può essere motivato anche con riferimento alla mancata emersione di tali elementi. Quanto alla recidiva, l'onere motivazionale è ritenuto assolto quando il giudice valorizzi sia il presupposto formale sia quello sostanziale, ossia la maggiore colpevolezza e la più elevata capacità a delinquere dell'imputato.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche richiedono la deduzione di elementi positivi specifici da parte dell'interessato; il loro diniego può essere motivato con congruo riferimento all'assenza o mancata deduzione di tali elementi.
La recidiva è legittimamente motivata quando il giudice verifichi non solo il presupposto formale, ma anche quello sostanziale, cioè maggiore colpevolezza e più elevata capacità a delinquere.
Viene richiamato, in giurisprudenza, il principio secondo cui la violenza o minaccia finalizzata a ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale integra estorsione.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o privo di concreta specificità, specie se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione della fattispecie concreta, poiché il sindacato della Cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito.
- Integra il delitto di estorsione la condotta violenta o minatoria finalizzata a ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale, poiché tale pretesa non è azionabile davanti al giudice.
- La concessione delle attenuanti generiche presuppone l'allegazione di elementi positivi specifici; il loro diniego è sufficientemente motivato se il giudice evidenzia l'assenza o la mancata deduzione di tali elementi.
- La motivazione sulla recidiva è adeguata quando il giudice consideri sia il dato formale della reiterazione sia quello sostanziale della maggiore pericolosità e capacità a delinquere del reo.
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