Cassazione Civile, Ordinanza n. 15140/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di cessione di ramo d'azienda relativo a un bar, stipulato con pagamento rateale mediante vaglia cambiari per un prezzo complessivo di euro 160.012,00. Il cedente sosteneva che il pagamento di 36 rate fosse stato sospeso in ragione della scadenza della locazione dell'immobile in cui si svolgeva l'attività, con condizione sospensiva collegata al rinnovo della locazione. Dopo il decesso del cessionario originario, il cedente pretendeva l'incasso dei vaglia presso il notaio depositario, ma il rilascio veniva rifiutato perché la resistente, subentrata nel rapporto, non avrebbe prestato consenso. In primo grado il tribunale aveva accertato il rinnovo della locazione, il verificarsi della condizione sospensiva e aveva condannato la resistente al pagamento del residuo prezzo. In appello, però, la corte territoriale aveva accolto il gravame principale e rigettato quello incidentale. Nel ricorso per cassazione il cedente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse omesso di esaminare la domanda qualificandola tardivamente e inammissibilmente, sulla base di una ricostruzione errata di causa petendi, petitum e prove documentali, e avesse conseguentemente dichiarato inammissibili le prove orali. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1193, 1237, 2728 e 2697 c.c., nonché dell'art. 45 r.d. 1669/1933, assumendo che la corte avesse erroneamente ritenuto provato l'effetto estintivo dei pagamenti sulla sola base del possesso dei titoli cambiari, senza verificare la riferibilità di quei titoli al credito azionato e senza valutare correttamente la prova contraria offerta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente costruito come nullità della sentenza e violazione di norme processuali, in realtà mirasse a contestare l'interpretazione della domanda e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Ha inoltre rilevato che la corte d'appello aveva deciso secondo il principio, richiamato espressamente, per cui il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito integra una presunzione legale iuris tantum di pagamento, superabile con prova contraria a carico del creditore. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove; quanto all'art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che la violazione è configurabile solo se l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato დამატivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è configurabile solo quando vi sia mancato esame di domande o eccezioni di merito; non è il mezzo corretto per censurare l'erronea interpretazione della domanda.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisca a una risultanza probatoria un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento quando sia soggetta a una regola legale di prova; non è censurabile in cassazione il mero cattivo uso del prudente apprezzamento.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Rileva solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio.
È invocato dal ricorrente ma la censura è stata ritenuta, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del fatto e non una vera violazione di diritto.
È richiamato dal ricorrente in collegamento alla pretesa inefficacia estintiva dei pagamenti, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile perché diretta al riesame del merito.
La presunzione legale può essere superata con prova contraria; nella specie la Corte ha richiamato la presunzione di pagamento derivante dal possesso del titolo originale del credito.
art. 45 r.d. n. 1669 del 1933
È richiamato come conferma, per i titoli cambiari, del principio secondo cui chi paga ha diritto alla riconsegna del titolo con quietanza al portatore.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice abbia addossato la prova a una parte diversa da quella cui spetta secondo la scomposizione dei fatti costitutivi ed eccezioni.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il possesso del titolo originale del credito da parte del debitore integra una presunzione legale iuris tantum di pagamento, superabile dal creditore con prova contraria idonea a dimostrare che il pagamento non è avvenuto o che il possesso del titolo dipende da altra causa.
- La censura di omessa pronuncia non può essere usata per contestare l'interpretazione della domanda giudiziale o la ricostruzione del petitum e della causa petendi; in tal caso occorre eventualmente dedurre un errore di interpretazione della domanda, non un vizio ex art. 112 c.p.c.
- Le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono configurabili solo in presenza di specifici errori sul regime delle prove legali o sull'utilizzo di prove non introdotte; non consentono di ottenere in cassazione una nuova valutazione del compendio istruttorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è ravvisabile solo quando il giudice abbia invertito o erroneamente distribuito l'onere probatorio tra le parti; non quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle prove o l'esito della valutazione del fatto.
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