Cassazione Penale, Sentenza n. 29591/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per estorsione pluriaggravata con aggravante del metodo mafioso e finalità di agevolazione di clan; unico motivo dedotto in Cassazione: violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione (art. 606 co.1 lett. c) e d) c.p.p.) per la mancata trasmissione, da parte del P.M., dei decreti autorizzativi delle intercettazioni dalle quali sarebbe emerso il quadro di grave indiziato di colpevolezza
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondato il motivo che contestava il grave quadro indiziario e rigetta l'eccezione di nullità per mancata allegazione dei decreti di intercettazione: la mancata trasmissione non comporta automaticamente perdita di efficacia della misura cautelare, salvo che i decreti siano adottati fuori dai casi consentiti o in violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p., e purché la difesa abbia fatto specifica e tempestiva richiesta. Nel caso i decreti non erano stati prodotti al GIP ma sono poi stati depositati nel corso dell'udienza camerale, consentendo alla difesa di verificarne la legittimità, senza rilievi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dispone gli adempimenti di cancelleria previsti
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Consente il rito trattato con contraddittorio scritto; norma di riferimento per la procedura seguita in Corte
art. 606 co. 1 lett. c) e d) c.p.p.
art. 606 co.1 lett. c) e d) c.p.p.
Criteri di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato
Disciplina l'uso e la valutazione delle intercettazioni; la Corte richiama la necessità di rispetto delle condizioni di legge per la loro utilizzabilità
art. 268 co.1 e co.3 c.p.p.
Norme sulle modalità di acquisizione e conservazione delle intercettazioni; violazioni possono rendere inutilizzabili gli esiti ma non automaticamente inficiare la misura cautelare se non provate e tempestivamente eccepite
La perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare per mancato invio degli atti al Tribunale si verifica soltanto se non sono stati trasmessi al momento della richiesta della misura; omissioni su atti non già trasmessi al GIP non determinano automaticamente la perdita di efficacia
Consente la condanna al pagamento di una somma per ricorso inammissibile quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicato per disporre il versamento di euro 3.000
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Previsione regolamentare per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia: la Corte rimanda gli atti alla Cancelleria per gli adempimenti
Massime di principio
- La mancata trasmissione preventiva dei decreti autorizzativi delle intercettazioni al Tribunale o al GIP non determina automaticamente la nullità o la perdita di efficacia della misura cautelare: occorre verificare se i decreti siano stati adottati in violazione di legge e se la difesa abbia tempestivamente richiesto la loro acquisizione
- Per rendere inutilizzabili gli esiti delle intercettazioni bisogna dimostrare che i decreti sono stati adottati fuori dai casi consentiti o in violazione delle norme procedurali (art. 267 e 268 c.p.p.); l'onere probatorio e la tempestività delle eccezioni competono alla difesa
- Il deposito dei decreti autorizzativi nel corso dell'udienza camerale può sanare, in concreto, l'omessa trasmissione preliminare, se permette alla difesa di esercitare il controllo sulla legittimità delle intercettazioni e non vengono sollevate contestazioni specifiche
- In Cassazione i motivi che si limitano a contestare la valutazione del quadro indiziario senza individuare vizi di diritto o illogicità rilevanti della motivazione rischiano di essere ritenuti manifestamente infondati e dichiarati inammissibili
- Proporre ricorso infondato o non tempestivo può comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), quindi è cruciale valutare preliminarmente la fondatezza giuridica e la tempestività delle eccezioni processuali
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