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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09331/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di sale and lease back avente ad oggetto apparecchiature elettromedicali. La società utilizzatrice, insieme ad alcuni fideiussori, ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di leasing per il pagamento di canoni scaduti dopo la risoluzione anticipata del rapporto per asserito inadempimento. In sede di merito la Corte d’appello aveva respinto l’opposizione ritenendo dovuti i canoni, valorizzando anche una precedente sentenza tra la società di leasing e un diverso utilizzatore/precedente detentore dei beni. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1229 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che il giudicato formatosi nel giudizio precedente avrebbe dovuto impedire la pretesa della concedente, poiché avrebbe accertato la risoluzione dei contratti originari e il diritto alla restituzione dei beni; 2) violazione delle norme su causa, buona fede, impossibilità sopravvenuta e prova, deducendo che la mancata consegna dei beni rendeva privo di causa il pagamento dei canoni e che il contratto, per come concretamente strutturato, era nullo o comunque privo di valida giustificazione; 3) violazione del divieto di patto commissorio e delle norme sulla vendita con funzione di garanzia, sostenendo che l’operazione fosse in realtà finalizzata a garantire il credito della finanziaria e non a realizzare un vero sale and lease back; 4) ulteriori profili di nullità/inesistenza di causa e ingiustificato arricchimento della concedente, in ragione della mancata disponibilità dei beni e della loro permanenza presso il precedente utilizzatore. La Cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i motivi connessi, censurando la Corte territoriale per non avere adeguatamente valutato la causa concreta dell’operazione, l’effettiva mancata consegna definitiva dei beni e l’eventuale sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione, nonché per non aver considerato compiutamente l’efficacia riflessa del precedente giudicato e il fatto estintivo sopravvenuto rilevabile d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini esposti, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi richiamati: accertamento della causa concreta del contratto, verifica dell’eventuale funzione di garanzia in violazione dell’art. 2744 c.c., valutazione della mancata consegna definitiva dei beni e della possibile sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione, oltre all’efficacia del precedente giudicato ove rilevante. La decisione impugnata è stata quindi annullata e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la debenza dei canoni alla luce di tali criteri.

Norme richiamate

  • art. 1229 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa di esonero da responsabilità della società di leasing; la Corte non fonda la decisione su questa norma ma rileva in generale la necessità di valutare correttamente la causa concreta e l’eventuale fatto estintivo sopravvenuto.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come vizio motivazionale/procedurale dedotto dai ricorrenti.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato come vizio motivazionale/procedurale dedotto dai ricorrenti.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, richiamata per incardinare le censure proposte.

  • art. 1344 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell’operazione come negozio in frode alla legge e in violazione del divieto del patto commissorio.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per affermare che la pretesa di pagamento sarebbe incompatibile con il dovere di buona fede nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 11458 c.c.

    norma citata nel testo così come riportato; dal contesto emerge che è richiamata dai ricorrenti tra le disposizioni ritenute violate, ma il riferimento letterale nel provvedimento appare impreciso/non verificabile.

  • art. 1463 c.c.

    richiamato per sostenere che la mancata consegna dei beni e la sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione potessero determinare la caducazione del rapporto e l’esonero dal pagamento dei canoni.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nell’elenco delle norme asseritamente violate.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove.

  • art. 1526 c.c.

    richiamato per sostenere l’incompatibilità dell’operazione con la disciplina della vendita con riserva/garanzia e con il riequilibrio conseguente alla risoluzione.

  • art. 2744 c.c.

    la Corte ribadisce che il divieto del patto commissorio deve essere interpretato in senso funzionale e colpisce qualunque negozio usato per realizzare, in concreto, la coercizione del debitore e l’attribuzione al creditore del bene in garanzia senza recupero dell’eccedenza di valore.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell’operazione per mancanza di causa o squilibrio sinallagmatico.

  • art. 1343 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del negozio per causa illecita o per contrasto con norme imperative.

  • art. 1174 c.c.

    la Corte lo richiama per affermare che la causa concreta del contratto è collegata all’interesse creditorio e che il venir meno di tale interesse può incidere sulla sorte del rapporto.

Massime di principio

  • Nel sale and lease back la validità astratta dello schema non esclude il controllo giudiziale sulla causa concreta dell’operazione, che va verificata in concreto per accertare se la vendita sia stata effettivamente realizzata con funzione di finanziamento o, invece, come strumento di garanzia in frode al divieto di patto commissorio.
  • Il divieto di patto commissorio ha portata funzionale: sono colpiti non solo gli schemi tipici espressamente previsti, ma qualunque operazione, tipica o atipica, che realizzi in concreto l’illecita coercizione del debitore e consenta al creditore di appropriarsi del bene dato in garanzia senza previsione di recupero dell’eventuale eccedenza di valore.
  • Nelle operazioni di leasing o sale and lease back il giudice deve valutare la causa concreta anche alla luce degli eventi sopravvenuti: la mancata consegna definitiva del bene e la conseguente impossibilità di utilizzazione della prestazione possono incidere sull’interesse creditorio e sulla sorte del contratto, non essendo sufficiente un esame meramente formale dell’assetto negoziale.
  • L’impossibilità di utilizzazione della prestazione, pur distinta dall’impossibilità materiale dell’adempimento, può determinare il venir meno della causa concreta del rapporto se l’utilità contrattualmente perseguita diviene irrealizzabile per fatti non imputabili al creditore.
  • In presenza di un precedente giudicato su contratti collegati, il giudice deve verificare se esso produca un’efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti o rapporti dipendenti, quando le vicende di uno dei negozi si ripercuotano sugli altri in un’unica operazione economica.
  • Il giudice di merito deve rilevare anche d’ufficio i fatti estintivi sopravvenuti emergenti dagli atti, quando non si tratti di eccezioni in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoGiudicatoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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