Cassazione Penale, Sentenza n. 35863/2026 del 12/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza del 26 febbraio 2026 della Corte d’appello di Torino, pronunciata in sede di rinvio, che aveva confermato la responsabilità per reati in materia di stupefacenti, escluso il capo E e negato l’attenuante della collaborazione prevista dall’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, rideterminando per ciascuno la pena in tre anni di reclusione ed euro 13.800 di multa ed eliminando la pena accessoria. Le contestazioni rilevanti riguardavano la detenzione illecita di 75 grammi di cocaina in un’area boschiva (capo B), l’acquisto, la detenzione e la cessione a persone non identificate di 16 grammi di cocaina (capo F), nonché la detenzione di 9 grammi di cocaina nell’abitacolo di un’auto (capo A, assorbito nel capo F). Con un unico motivo, articolato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti hanno contestato il diniego dell’attenuante: hanno sostenuto che le dichiarazioni spontanee possono integrare collaborazione utile anche se non rese in interrogatorio formale; che la valutazione deve riguardare l’efficacia oggettiva del contributo e non l’atteggiamento soggettivo del collaborante; che le informazioni fornite, secondo la difesa, avevano consentito di identificare e arrestare il fornitore, sequestrargli circa 200 grammi di cocaina e avviare il procedimento nei suoi confronti; e che la sentenza aveva qualificato irragionevolmente come minimo il contributo e ipotizzato senza elementi concreti l’esistenza di canali alternativi di approvvigionamento, disattendendo inoltre il vincolo della precedente pronuncia di annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi sul diniego dell’attenuante. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse indicato elementi concreti per affermare l’esistenza di un circuito distributivo più ampio e avesse attribuito valore ostativo a circostanze logicamente neutre, quali il pagamento dilazionato al fornitore e il fatto che le informazioni fossero state rese spontaneamente anziché in interrogatorio. Ha inoltre giudicato congetturale l’ipotesi di ulteriori fonti di approvvigionamento rimaste occulte e ha ritenuto che, in base alla ricostruzione fattuale già contenuta nella sentenza, il contributo fosse nuovo e utile, avendo condotto all’arresto del fornitore e al sequestro di stupefacenti. Ha quindi annullato senza rinvio la decisione limitatamente all’omesso riconoscimento dell’attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, riconoscendola direttamente; ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per la determinazione del trattamento sanzionatorio, rimasta affidata alla discrezionalità del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
A contrario, per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 73 comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente che il coautore del reato contribuisca significativamente a privare gli autori del reato dei mezzi per la prosecuzione o ripresa della attività illecita.
L’attenuante è applicabile quando il contributo del coautore incide concretamente sulla possibilità di proseguire o riprendere l’attività illecita. La collaborazione deve avere efficacia oggettiva; non sono richieste specifiche forme dichiarative né la prova di un particolare atteggiamento soggettivo.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
la cui sussistenza può essere riconosciuta direttamente da questa Corte, in applicazione dell’art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., sulla base della stessa ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata.
La Corte di cassazione può riconoscere direttamente la circostanza attenuante quando la ricostruzione dei fatti già contenuta nella sentenza impugnata consente di accertarne i presupposti senza ulteriori valutazioni di merito.
Massime di principio
- Ai fini dell’attenuante di collaborazione prevista dall’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, è sufficiente un contributo significativo che privi gli autori dei mezzi per proseguire o riprendere l’attività illecita; non basta, invece, un apporto limitato a rafforzare un quadro probatorio già noto o ad anticipare risultati di indagini già orientate nella stessa direzione.
- La collaborazione rilevante ai fini dell’attenuante deve essere valutata per la sua efficacia oggettiva e non per la forma con cui è resa: dichiarazioni spontanee possono essere idonee, non essendo richiesto che siano rese in interrogatorio formale né che esprimano pentimento o adesione soggettiva alla legalità.
- Il giudice che nega l’attenuante non può fondarsi su circostanze logicamente neutre o su ipotesi congetturali circa l’esistenza di ulteriori canali di approvvigionamento; deve indicare elementi concreti che dimostrino l’insufficienza o l’inefficacia del contributo rispetto all’interruzione del circuito di distribuzione.
- Quando i fatti accertati nella sentenza impugnata consentono già di riconoscere l’attenuante senza ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può dichiararla direttamente; se resta da determinare la pena, dispone il rinvio al giudice di merito per la quantificazione.
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