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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36188/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Un contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva rigettato il ricorso originario avverso un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione imposte ritenute dovute su plusvalenze derivanti dalla cessione di un terreno edificabile. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore del ricorrente ha depositato una dichiarazione di desistenza, affermando che il contribuente aveva aderito alla c.d. rottamazione bis e aveva effettuato i pagamenti rateali previsti. La Corte ha quindi valutato se tale sopravvenienza comportasse la prosecuzione o meno del ricorso, pur rilevando che non risultavano integrati tutti i presupposti formali di cui all'art. 390 c.p.c., perché la dichiarazione non era stata notificata alla controparte né comunicata all'Avvocatura.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di desistenza, pur non perfezionando formalmente la rinuncia ex art. 390 c.p.c., fosse comunque idonea a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. Ha pertanto dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ha compensato le spese di lite in ragione della natura della scelta adesiva del contribuente e ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso richiede specifici presupposti formali; la loro mancanza impedisce di qualificare la dichiarazione come rinuncia rituale, ma non esclude che essa valga come indice di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio.

  • art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il c.d. doppio contributo unificato quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per desistenza del ricorrente.

Massime di principio

  • La dichiarazione di desistenza del ricorrente, anche se non perfezionata nelle forme della rinuncia processuale, può comportare la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando evidenzi la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta determinata dall'adesione del contribuente a una definizione agevolata del debito, è giustificata la compensazione delle spese di lite, poiché una condanna alle spese sarebbe incompatibile con la ratio premiale della procedura.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una sopravvenienza che rende inutile la prosecuzione del giudizio, anziché da un originario difetto dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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