Cassazione Penale, Ordinanza n. 22749/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati in primo grado e con sentenza confermata in appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Ancona che aveva mantenuto le pene inflitte per reati in materia di stupefacenti. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere riqualificato in termini meno gravi. Con il secondo motivo hanno lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., richiamando anche gli artt. 125 e 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati, perché la Corte territoriale aveva già compiuto una valutazione complessiva degli elementi del fatto, evidenziando profili di professionalità nello spaccio e motivando in modo congruo sia l'esclusione della lieve entità sia il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la decisione della Corte di appello sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, osservando che il giudice di merito aveva valorizzato elementi indicativi della professionalità dell'attività di spaccio e della non minima offensività del fatto. Ha inoltre ritenuto immune da vizi la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, giudicando la relativa censura non sindacabile in cassazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza; deve escludersi quando anche uno solo di tali elementi deponga contro la minima offensività.
Le attenuanti generiche sono rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, purché la motivazione sia congrua e logicamente coerente con le risultanze processuali.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente e immune da vizi.
Richiamato dai ricorrenti in tema di criteri di commisurazione; la Corte ha valorizzato la valutazione complessiva del fatto compiuta dal giudice di merito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso e per l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti presuppone una valutazione unitaria di tutti gli indici normativi rilevanti; non è sufficiente che alcuni di essi siano favorevoli se altri, da soli, escludono la minima offensività del fatto.
- La motivazione che nega l'ipotesi lieve è legittima quando il giudice di merito dia conto di elementi sintomatici di organizzazione o professionalità dell'attività di spaccio e li ritenga prevalenti rispetto agli elementi contrari.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione manifestamente illogica o apparente; una motivazione congrua e coerente con le emergenze processuali è insindacabile in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando propone censure che mirano a una nuova valutazione del fatto o a una diversa lettura degli elementi probatori, attività riservate al giudice di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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