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Sentenza

Sentenza n. 7704/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento dell’ordinanza n. 16 datata 11 febbraio 2020 con la quale l'Area LL.PP. Urbanistica Edilizia Ambiente e Territorio del Comune di Bracciano ha ingiunto ai ricorrenti, nelle rispettive qualità di gestore dell'attività sportiva velica (Circolo Associazione Velica Bracciano) e di proprietario dell'immobile, e quali pretesi responsabili degli abusi edilizi, “di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione delle opere (riportate da verbale della Polizia Locale di Bracciano n. 02/2020 registrato al Protocollo al numero 4229 del 02/02/2020), nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente Ordinanza”; e di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, a detta ingiunzione presupposto, connesso o dipendente, ivi compresi, in particolare, il predetto verbale della Polizia Locale (invero n. 1/2020) redatto l’8 gennaio 2020 dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale Comune di Bracciano – Comune di Manziana; nonché poiché richiamato in quest’ultimo verbale, la relazione tecnica di sopralluogo prot. 638/19 PG-E del 20.11.2019 a firma del tecnico comunale, conseguente al sopralluogo edilizio eseguito in data 31.10.2019 (tale ultima relazione non si conosce cosicché si chiede che in via istruttoria ne venga ordinato il deposito in giudizio, riservandosi, all''esito, la proposizione di motivi aggiunti).

Giustizia amministrativa202004734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimozione di opere edilizie ritenute abusive, con ripristino dello stato dei luoghi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, ingiungeva la demolizione e la rimozione delle opere contestate in un verbale della Polizia Locale, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme tecniche di attuazione del PRG comunale, dell'art. 2 del d.m. 1444/1968, dell'art. 149 d.lgs. 42/2004, del piano territoriale paesistico regionale, della disciplina del Parco Naturale di Bracciano-Martignano e del d.P.R. 31/2017. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità, contraddittorietà, erronea considerazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e motivazione, erronea valutazione delle risultanze del sopralluogo, sproporzionalità e sviamento. L'associazione aveva rappresentato di avere eseguito nel tempo interventi ampliativi, alcuni assentiti anche mediante concessione in sanatoria del 2003. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato che, avendo in parte ottemperato all'ordinanza e in parte sanato gli interventi contestati, era venuto meno l'interesse alla prosecuzione del ricorso e ha dichiarato di rinunciare agli atti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione depositata dalla parte ricorrente non è stata qualificata come valida rinuncia agli atti, poiché, pur essendo stata depositata prima dell'udienza, non era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., né risultavano integrati i requisiti formali della rinuncia previsti dal comma 1. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto di poter desumere dalla dichiarazione e dalla rappresentazione dell'avvenuta parziale ottemperanza e sanatoria il sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per giustificate ragioni.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordinanza impugnata era stata adottata quale misura di demolizione e ripristino per opere edilizie ritenute abusive.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa oltre che dall'avvocato munito all'uopo di mandato speciale e depositata presso la segreteria ovvero mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

    La rinuncia agli atti del giudizio richiede specifici requisiti formali relativi alla sottoscrizione, al mandato speciale e al deposito o alla dichiarazione resa in udienza.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

    La mancata notificazione alle altre parti impedisce di considerare rituale la rinuncia depositata prima dell'udienza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche una rinuncia irrituale può consentire al giudice di rilevare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio per una causa di improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio amministrativo è rituale solo quando rispetta i requisiti formali previsti dall'art. 84, comma 1, c.p.a. e, se effettuata mediante dichiarazione depositata prima dell'udienza, è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi del comma 3.
  • Una dichiarazione di rinuncia irrituale non produce gli effetti propri della rinuncia agli atti, ma può essere valutata dal giudice quale manifestazione del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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