Cassazione Civile, Sentenza n. 28836/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di numerosi avvisi di classamento catastale per immobili nel Comune di Calenzano: la società contestava la carenza di motivazione, la natura precaria/di semplice pertinenza degli immobili (quindi insuscettibili di rendita) e, soprattutto, l'irregolarità delle notifiche. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la Commissione regionale (sentenza 36/2008) aveva invece accolto l'appello della contribuente annullando gli avvisi per irregolarità e mancata prova documentale della corretta notifica. L'Agenzia aveva impugnato in Cassazione solo il capo relativo all'annullamento invocando la sanatoria ex art. 156 c.p.c.; la Corte di Cassazione (sentenza 7078/2014) ha cassato con rinvio ritenendo che, in presenza di impugnazione tempestiva, l'irregolarità di notifica può sanarsi e che il giudice d'appello doveva decidere nel merito. In sede di rinvio la Commissione regionale ha però dichiarato inammissibile il ricorso per tardività sulla base di una produzione documentale (avviso di ricevimento) che attestava notificazione il 15/12/2005; la società ha quindi ricorso nuovamente in Cassazione deducendo, tra l'altro, che il giudice del rinvio aveva violato il giudicato interno formato con la precedente pronuncia della Corte e non poteva riesaminare la tempestività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso (nullità del procedimento per violazione del giudicato interno e per eccedenza dei poteri del giudice di rinvio), ritenendo che il giudice del rinvio ha illegittimamente riesaminato e rimesso in discussione questioni che erano già state implicitamente o esplicitamente decise dalla Corte nella precedente pronuncia (in particolare la tempestività dell'impugnazione, presupposto logico dell'applicazione della sanatoria ex art. 156 c.p.c.). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Quando l'atto è irregolarmente o omissivamente notificato, la nullità può sanarsi per raggiungimento dello scopo se l'opposizione è stata proposta tempestivamente: la sanatoria presuppone dunque che il ricorso sia stato effettivamente e tempestivamente proposto.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Gli atti impositivi hanno natura sostanziale e non processuale, ma ciò non esclude l'applicazione di istituti processuali (quali la sanatoria ex art. 156 c.p.c.) nell'ambito del contenzioso tributario.
Richiamata dalla parte: in caso di notifica nulla il termine decorre dalla conoscenza effettiva dell'atto; la questione è stata dedotta ma non decisiva nel provvedimento impugnato.
Norma sul deposito documentale nel processo tributario: la parte ha eccepito che la produzione probatoria tardiva dall'Amministrazione violava i termini di deposito, questione contestata nel merito.
Principio sul riparto dell'onere della prova: in generale grava sulla parte che allega un fatto. Nel caso si discuteva chi dovesse provare la tempestività dell'impugnazione e la regolarità della notifica.
Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e non può riesaminare questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della decisione cassata (limiti ai poteri del giudice di rinvio).
Norma sui motivi di cassazione: utilizzata per censurare la nullità del procedimento e la violazione di norme processuali da parte del giudice di rinvio.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione, accogliendo un motivo basato sulla sanatoria ex art. 156 c.p.c., ritiene implicitamente o esplicitamente che l'impugnazione sia stata tempestiva, il giudice di rinvio non può riesaminare la questione della tempestività perché essa è parte del giudicato interno cui la decisione della Corte è ancorata.
- La sanatoria ex art. 156 c.p.c. opera solo se l'opposizione è tempestiva: l'accertamento della tempestività è quindi presupposto necessario per applicare la sanatoria.
- Quando l'Amministrazione impugna una sentenza sostenendo la sanatoria per raggiungimento dello scopo, essa implicitamente ammette l'esistenza di vizi di notifica; non impugnare espressamente la statuizione sulla irregolarità della notifica può costituire acquiescenza a quella statuizione.
- In ipotesi di notifica contestata, l'onere di provare la data e la regolarità della notifica grava sulla parte che eccepisce la tardività; tuttavia la valutazione della ammissibilità di prove prodotte tardivamente deve rispettare le regole processuali applicabili al deposito documentale.
- Il giudice del rinvio deve conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e non può estendere il thema decidendum oltre le questioni rimesse dalla Corte; le verifiche di merito non già richieste dalla decisione di cassazione sono precluse.
- Per evitare pregiudizi futuri, le parti devono impugnare espressamente tutti i capi della decisione che intendono contestare in Cassazione: omissioni possono determinare giudicati interni vincolanti sul giudice di rinvio.
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