Cassazione Civile, Ordinanza n. 05118/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La società correntista aveva convenuto in giudizio la banca deducendo, su due rapporti di conto corrente e relative aperture di credito, l’applicazione di interessi usurari, commissioni di massimo scoperto oltre i limiti di legge e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Chiedeva la condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e al risarcimento dei danni. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione e la domanda di rideterminazione del saldo, ritenendole proposte in presenza di rapporti ancora in essere e comunque non integralmente documentati. La corte d’appello aveva rigettato il gravame, ritenendo, tra l’altro, non provata la chiusura dei conti e generiche le ulteriori censure. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 28/2010, art. 5, sostenendo: che la chiusura dei conti era desumibile o comunque non contestata; che la domanda di mediazione riguardava la definizione dei rapporti dare-avere, le restituzioni e il risarcimento; che il giudice di merito avrebbe erroneamente trascurato documenti prodotti e la relazione tecnica; e soprattutto che la domanda di mero accertamento del saldo e della nullità delle clausole anatocistiche era proponibile anche prima della chiusura del conto, con interesse concreto del correntista a ottenere la rettifica del saldo e l’esclusione di future annotazioni illegittime.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha invece accolto il ricorso nei limiti del motivo concernente l’azione di mero accertamento del saldo e la possibilità di agire prima della chiusura del conto per far valere la nullità delle clausole anatocistiche e ottenere la rideterminazione del saldo parziale depurato degli addebiti illegittimi. In tale parte la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, perché la corte territoriale aveva omesso di considerare l’interesse del correntista all’accertamento giudiziale anche in pendenza del rapporto. Dalla parte finale del testo emerge espressamente il dispositivo di accoglimento nei limiti indicati e la cassazione con rinvio.
Norme richiamate
invocato per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha ritenuto in parte generiche le censure, ma ha valorizzato l’omesso esame dell’azione di accertamento del saldo.
richiamato per contestare la valutazione delle prove e delle allegazioni; la Corte ha ribadito che tali doglianze non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
richiamato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha escluso che ciò consenta una rilettura del merito in cassazione.
invocato per sostenere l’erroneità della valutazione della domanda di mediazione; il testo non sviluppa una specifica regula decidendi su tale norma.
richiamato in relazione all’anatocismo bancario e alla nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi.
richiamato per la nullità delle clausole contrattuali asseritamente illegittime.
richiamato insieme alle norme sulla nullità delle clausole, a sostegno della domanda di accertamento e rideterminazione del saldo.
richiamato per sostenere la rilevabilità della nullità delle clausole bancarie.
richiamato per fondare la tutela giurisdizionale richiesta dalla correntista.
richiamato dalla Corte per affermare che il ricorso deve contenere argomentazioni specifiche e intelligibili sulla violazione di legge, altrimenti è inammissibile nella parte generica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: le censure che mirano a una diversa lettura delle prove o dei documenti sono inammissibili se non denunciano un vero errore di sussunzione o una violazione di legge in senso proprio.
- In materia di conto corrente bancario, il correntista ha interesse ad agire, anche prima della chiusura del rapporto, per far accertare la nullità di clausole anatocistiche o di addebito illegittime e per ottenere la rideterminazione del saldo parziale depurato delle poste invalide.
- L’eventuale incompletezza della documentazione contabile non impedisce di per sé l’accertamento giudiziale del dare-avere; può incidere sull’estensione dell’accertamento, ma non esclude l’ammissibilità della domanda ove siano disponibili gli estratti utili a partire dal primo saldo documentalmente riscontrato.
- Quando si deduce la violazione di norme processuali o sostanziali, il ricorso per cassazione deve indicare specificamente in che modo la decisione impugnata si ponga in contrasto con la norma invocata; doglianze assertive o meramente generiche sono inidonee a fondare il sindacato di legittimità.
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