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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10937/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Potenza che, in sede di riesame, ha annullato la misura cautelare (carcere o domiciliare) e disposto la immediata remissione in libertà dei due indagati accusati, tra l'altro, di associazione di stampo mafioso (art. 416‑bis c.p.) e di vari reati scopo (estorsioni, tentata rapina aggravata, porto e detenzione d'armi, furti, violazione di domicilio, concorso in omicidio). Il ricorso sostiene che il Tribunale abbia motivato in modo mancante, contraddittorio e illogico, non avendo tenuto adeguatamente conto di sopravvenute risultanze investigative e di altre ordinanze cautelari intervenute in procedimenti distinti che avrebbero confermato l'esistenza del clan Riviezzi e la partecipazione degli indagati; contesta inoltre la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e dei collaboratori di giustizia, e ritiene errata la valutazione delle esigenze cautelari (anche in relazione al regime presuntivo ex art. 273/275 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame del Pubblico Ministero fosse, in gran parte, un rimprovero di merito sulla valutazione probatoria operata dal Tribunale del riesame (ossia una richiesta di rivalutazione degli indizi e della loro complessiva valenza), materia estranea ai limiti del sindacato di legittimità; ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva effettivamente valutato molte delle risultanze sopravvenute segnalate dall'ufficio requirente e che le critiche del PM non dimostravano una contraddittorietà logica o giuridica del provvedimento tale da fondare il ricorso per cassazione. Di conseguenza l'ordinanza che ha disposto la remissione in libertà dei resistenti rimane confermata.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso; nel provvedimento impugnato detta ipotesi è stata valutata dal Tribunale del riesame nell'ambito dell'apprezzamento degli indizi.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio formale per la sintesi dei motivi nel ricorso e per l'esposizione sintetica delle censure in Cassazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo come riferimento al regime presuntivo invocato dal PM in relazione all'attualità delle esigenze cautelari; la Corte osserva che il Tribunale ha escluso apoditticamente il mero decorso del tempo come fattore decisivo.

  • art. 273, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nella disamina sulla rilevanza del regime presuntivo per l'ipotesi associativa e le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto assorbita la doglianza cautelare per essere fondata sulle medesime valutazioni di merito.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su doglianze di merito non rientranti nei motivi consentiti dalla legge.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione sui provvedimenti cautelari non rivede la valutazione del merito probatorio: può sindacare solo la congruità, la logicità e l'adeguatezza della motivazione data dal giudice di merito, non sostituirsi alla sua ponderazione degli indizi.
  • Un ricorso per cassazione basato essenzialmente sulla diversa valutazione degli elementi di fatto (nuove dichiarazioni, intercettazioni, ordini cautelari in altri procedimenti) rischia l'inammissibilità se non indica un vizio logico‑giuridico specifico nella motivazione del giudice di merito.
  • La mera esistenza di ordinanze cautelari in procedimenti distinti non sostituisce automaticamente la prova in un altro procedimento: occorre spiegare perché e in che modo quelle decisioni dimostrino, in termini logici e giuridici, la sussistenza degli elementi richiesti nel caso concreto.
  • Per contestare le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) occorre mostrare che il giudice ha omesso di considerare fatti rilevanti o abbia compiuto un ragionamento illogico; la semplice critica alla valutazione dei tempi e delle sopravvenienze non è sufficiente.
  • Nel proporre ricorso in Cassazione il PM deve circoscrivere le doglianze ai motivi ammessi dall'art. 606 c.p.p. e motivarle in termini di errori di diritto o di manifesta illogicità/contraddittorietà, evitando una mera riedizione del contraddittorio di merito.

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