Cassazione Penale, Sentenza n. 12563/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione il 14/11/2021 (termine massimo calcolato in nove anni: 6 anni + 1/4 + altro 1/4 sul termine ordinario), quindi prima della sentenza di appello del 03/02/2022. Le statuizioni civili sono state confermate, non essendovi impugnazione della responsabilità materiale.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'intervenuta prescrizione del reato di truffa contestato a Masperi. Il fatto è stato accertato in data 14/11/2012; ai fini della prescrizione il termine ordinario di sei anni deve essere aumentato di un quarto per effetto interruttivo (art. 161 c. 2 c.p.) e può essere aumentato di un ulteriore quarto, calcolato sul termine ordinario, per la sospensione del processo prevista dall'art. 420‑quater c.p.p. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'intero periodo di sospensione dovesse essere conteggiato, mentre la Corte di legittimità ha affermato che va sommato soltanto un incremento in misura non superiore al quarto del termine ordinario per effetto dell'art. 420‑quater.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata come forma procedurale applicabile al procedimento (consentiva determinate modalità di svolgimento dell'udienza o della trattazione in periodo emergenziale), senza incidere sul calcolo della prescrizione nel merito della decisione.
art. 161, comma secondo, codice penale
Stabilisce che il termine di prescrizione ordinario va aumentato di un quarto in presenza di fattori interruttivi; applicato qui per aumentare il termine biennale da 6 a 7 anni e sei mesi (a titolo esemplificativo nel computo complessivo).
art. 420‑quater, codice di procedura penale
Prevede la sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato e consente, ai fini del calcolo della prescrizione, un aumento del termine non superiore al quarto del termine ordinario (non il computo integrale del periodo di sospensione). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che interpreta tale aumento come massimo di un quarto.
art. 606, comma primo, lett. b), codice di procedura penale
Consente il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza impugnata; la Cassazione ha confermato l'ammissibilità di tale doglianza anche come unico motivo.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 e pronunce successive)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile per dedurre l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Per il calcolo della prescrizione si parte dal termine ordinario previsto per il reato e si applicano gli aumenti percentuali previsti (ad es. il quarto per cause interruttive ai sensi dell'art. 161 c.p.), non il conteggio meccanico di tutti i periodi di sospensione.
- La sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato (art. 420‑quater c.p.p.) non comporta automaticamente l'aggiunta dell'intero periodo di stasi alla durata della prescrizione: può essere sommato al massimo un ulteriore quarto del termine ordinario.
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza impugnata e non è stata dichiarata dal giudice di merito, il ricorso per cassazione che deduca tale estinzione è ammissibile e può portare all'annullamento senza rinvio della sentenza penale.
- L'annullamento per prescrizione non comporta necessariamente l'inefficacia automatica delle statuizioni civili: le statuizioni civili possono essere confermate se non vi è stata impugnazione o censura specifica sulla responsabilità materiale.
- È importante calcolare con attenzione le diverse voci che incidono sulla prescrizione (termine ordinario, aumenti percentuali per interruzioni, eventuali massimali per sospensioni) e verificare se esistono altri periodi di sospensione o interruzione non considerati.
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