Cassazione Penale, Sentenza n. 50701/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso articolava cinque motivi: (1-2) contestazione della sproporzione e dell'uso della custodia in carcere basato sullo stato di indigenza e mancanza di domicilio, violazione degli artt. 13 e 111 Cost. e del principio di extrema ratio; (3-4) censura della valutazione del pericolo di fuga e di reiterazione, dedotta solo dalla qualità di straniero, dall'assenza di fissa dimora e dal titolo di reato senza elementi concreti; (5) rilievo che il Tribunale avrebbe escluso la lieve entità sulla base del solo dato quantitativo (26,30 g di hashish e 4,95 g di cocaina) e del narco-test, senza accertamento peritale su quantità e qualità e senza seguire la giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 45061/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in parte per manifesta infondatezza e in parte perché reiterativo e generico. Ha ritenuto che il Tribunale di L'Aquila avesse fornito motivazione congrua e completa sia sulla esclusione della lieve entità della condotta (valutazione complessiva delle modalità, della diversità delle sostanze, della somma di denaro rinvenuta, dei tre smartphone e dei precedenti specifici che evidenziano abitualità) sia sulle esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di fuga in considerazione della personalità dell'indagato: recidivo infraquinquennale, senza fissa dimora, irregolare in Italia, privo di lavoro stabile). La Corte ha quindi confermato la legittimità della custodia cautelare in carcere e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari: la Corte ricorda che il controllo di legittimità verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato le ragioni della sua decisione sulle misure cautelari
art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La Corte interpreta la nozione di "lieve entità" come valutazione globale e non esclusivamente quantitativa; il giudice può valorizzare altri elementi (diversità delle sostanze, denaro, telefoni, modalità e contesto) per escludere la lieve entità
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente sotto il profilo della libertà personale; la Corte valuta che il provvedimento custodiale sia stato adeguatamente motivato e compatibile con i limiti costituzionali quando sussistono esigenze cautelari provate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione al diritto alla motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte trova la motivazione del Tribunale conforme ai canoni richiesti
art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
Norma che limita la motivazione degli atti difensivi in cassazione; il ricorso è stato redatto nei limiti necessari ma comunque ritenuto generico o reiterativo su taluni profili
Norma che autorizza la condanna alle spese e a una somma per la Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente
Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018 (giurisprudenza)
Principio interpretato dalla Corte: la verifica della lieve entità richiede una valutazione complessiva degli indici e il giudice può motivare la prevalenza di alcuni indici su altri
Sez. 6, n. 45061 del 25/11/2022 (giurisprudenza)
Sentenza richiamata dal ricorrente per i parametri quantitativi; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il Tribunale potesse dare maggiore peso ad altri elementi rispetto ai soli indicatori quantitativi citati in quella pronuncia
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; menzionata nel dispositivo per gli adempimenti
Massime di principio
- La custodia cautelare in carcere può essere confermata quando la motivazione del giudice di merito dimostra in modo logico e completo il pericolo di fuga o di reiterazione, soprattutto in presenza di precedenti specifici, assenza di fissa dimora e condizioni di irregolarità.
- La qualificazione della condotta come "non di lieve entità" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 si valuta globalmente: non è determinante solo la quantità di stupefacente, ma anche la tipologia delle sostanze, la presenza di denaro e più telefoni, le modalità e il contesto che possono segnalare abitualità e professionalità nello spaccio.
- In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato al controllo della completezza, coerenza e logicità della motivazione del giudice di merito; non è un nuovo esame dei fatti o delle prove, quindi le censure che non evidenziano lacune logiche o giuridiche precise sono spesso inammissibili.
- Per contestare efficacemente la misura cautelare è necessario puntare su lacune concrete nella motivazione o illogicità manifeste; argomentazioni generiche o reiterative sono destinate a non superare il vaglio di legittimità.
- La presenza di elementi oggettivi quali precedenti specifici ravvicinati, somme di denaro di non trascurabile entità e più apparecchi telefonici possono legittimare inferenze di attività di spaccio abituale e influire sulla valutazione delle esigenze cautelari.
- La giurisprudenza consolidata consente al giudice di merito di dare prevalenza a taluni indici piuttosto che ad altri nel valutare la lieve entità; chi impugna deve mostrare che tale scelta motivazionale sia illogica o contraddittoria.
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