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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31209/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per truffa, contestando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver fondato la responsabilità sull'intestazione dell'utenza telefonica utilizzata per la condotta e sulla titolarità del conto corrente/carta su cui erano confluite le somme; 2) violazione di legge e vizio di motivazione perché la decisione avrebbe valorizzato dichiarazioni contraddittorie della persona offesa e della moglie, che a suo dire descrivevano un mero inadempimento contrattuale e non una truffa; 3) omessa applicazione della pena nel minimo edittale e omessa motivazione sulla recidiva; 4) censura sulla concessione della provvisionale; 5) omessa applicazione del lavoro di pubblica utilità ex art. 20-bis l. n. 689/1981.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la confluenza del profitto su uno strumento intestato al ricorrente è un elemento di decisiva rilevanza per attribuirgli la responsabilità nel delitto di truffa. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e ha richiamato il principio secondo cui la eventuale negligenza della persona offesa non esclude di per sé la truffa. Il terzo motivo è stato giudicato non deducibile in cassazione quanto alla pena, poiché la motivazione sul trattamento sanzionatorio era congrua e conforme agli artt. 132 e 133 c.p.; quanto alla recidiva, la censura era nuova perché non proposta in appello, con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p. Il quarto motivo è stato reputato non consentito, perché la provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e per mera reiterazione di doglianze già respinte in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte ritiene integrata la fattispecie di truffa sulla base degli elementi valorizzati in appello, in particolare la riconducibilità del profitto a uno strumento intestato al ricorrente.

  • art. 132 c.p.

    Il giudizio sulla pena è insindacabile in cassazione quando la motivazione è conforme a legge e logica.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio è stata ritenuta congruamente motivata secondo i criteri legali.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura sulla recidiva è stata reputata inammissibile perché non dedotta come motivo di appello.

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché aspecifico e meramente riproduttivo di doglianze già proposte in appello.

  • art. 20-bis l. n. 689 del 1981

    La richiesta di lavoro di pubblica utilità è stata dedotta come motivo di ricorso, ma dichiarata inammissibile per le ragioni di specificità e reiterazione delle censure.

Massime di principio

  • Nel delitto di truffa, la riferibilità al imputato del profitto confluito su un'utenza, carta o conto a lui intestato costituisce un elemento probatorio di rilievo decisivo per affermarne la responsabilità, se coerentemente valorizzato dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità è preclusa una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle dichiarazioni delle persone offese o dei testimoni, salvo vizi logici o giuridici effettivi della motivazione.
  • La possibile negligenza della persona offesa non esclude, di per sé, la configurabilità della truffa, ove permangano gli artifici o raggiri e l'induzione in errore.
  • La censura sulla pena è scrutinabile solo per manifesta illogicità o violazione di legge: se la sentenza contiene una motivazione coerente con gli artt. 132 e 133 c.p., il sindacato di cassazione è precluso.
  • Le questioni non devolute con i motivi di appello, o dedotte in modo generico e non confrontandosi con la motivazione impugnata, sono inammissibili in cassazione.
  • La statuizione sulla provvisionale non è normalmente impugnabile con ricorso per cassazione, avendo natura discrezionale e meramente delibativa.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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