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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10589/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione al diniego della remissione del debito per spese processuali derivanti dalle sentenze Corte d'Appello di Milano n. 2543/2015 e Tribunale di Monza n. 2967/2013. Il diniego si fondava sull'assenza del presupposto della "regolare condotta" durante la detenzione, in particolare per sanzioni disciplinari riportate negli istituti di Voghera e Monza, con rilievo decisivo per la sanzione dell'8/7/2019 (rifiuto di condividere la camera con detenuto sieropositivo). È stata altresì valutata la condizione economica, ritenuta non idonea a impedire l'adempimento del debito sulla base della relazione della Guardia di Finanza di Seregno. Il ricorso denunciava errata applicazione dell'art. 6 DPR 115/2002, valutazione scorretta della condotta carceraria, omissione della pronuncia del Magistrato di Sorveglianza di Pavia e inesattezze nella relazione della GdF.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che il Magistrato di Sorveglianza ha correttamente valutato la condotta inframuraria complessiva di Mancuso, non limitandosi a un singolo episodio ma ritenendo rilevante la gravità della sanzione del 2019. Ha altresì ritenuto corretta la valutazione della capienza patrimoniale sulla base della relazione della GdF, applicando i criteri di giurisprudenza secondo cui conta non solo lo stato di indigenza ma anche l'eventuale squilibrio economico che precluda esigenze vitali e reinserimento. Conseguentemente è stata confermata l'esclusione della remissione del debito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la Corte ha ritenuto non provata l'assenza di profili di colpa ai fini dell'esclusione della condanna alle spese richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La remissione del debito per spese di processo e di mantenimento è prevista per il detenuto che si trovi in disagiate condizioni economiche e abbia tenuto in istituto una regolare condotta; la Corte ha interpretato il requisito della "regolare condotta" come riferito alla condotta inframuraria complessiva, la quale può essere negata anche in presenza di illeciti disciplinari, salvo che il giudice non compia una comparazione precisa tra l'illecito e la condotta complessiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato nel dispositivo per la condanna al pagamento delle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale norma per sanzionare il ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    citata nella motivazione in relazione all'assenza di profili di colpa

    Richiamata per sostenere che non risulta accertata l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, giustificando la condanna alle spese e al versamento nella cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 1, n. 593/2015; Sez. 1, n. 18686/2009; Sez. 1, n. 28257/2021; Sez. 1, n. 42026/2018

    Principi consolidati: non è richiesta la positiva partecipazione alla rieducazione, ma la regolarità della condotta inframuraria; un illecito disciplinare può giustificare la negazione della remissione del debito, ma il giudice deve comparare specificamente la gravità, le modalità e il tempo dell'illecito rispetto alla condotta complessiva; nella valutazione patrimoniale si considera non solo l'indigenza stretta ma anche l'eventuale squilibrio economico che pregiudichi esigenze vitali e reinserimento.

Massime di principio

  • La remissione del debito per spese processuali ai detenuti richiede due presupposti: disagiate condizioni economiche e regolare condotta inframuraria; entrambi devono essere valutati dal giudice del merito.
  • La "regolare condotta" non impone la prova di una positiva partecipazione alla rieducazione, ma la costanza di un comportamento corretto durante la detenzione; tuttavia un illecito disciplinare può precludere il beneficio se la sua gravità e le circostanze lo giustificano.
  • Il giudice deve operare una comparazione motivata tra l'illecito disciplinare (natura, gravità, tempo, modalità) e la condotta complessiva del detenuto prima di escludere la remissione; decisioni meramente formali o non motivate sul punto sono sindacabili.
  • La valutazione della capacità patrimoniale considera non solo lo stato di povertà ma anche se l'adempimento del debito provocherebbe un serio squilibrio economico che impedisca il soddisfacimento delle esigenze vitali o il reinserimento sociale.
  • In Cassazione le censure di merito sulla ricostruzione fattuale (es. contestazione di una relazione della Guardia di Finanza) sono difficilmente apprezzabili se basate su valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice del merito.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a somme alla cassa delle ammende; chi impugna deve mirare a questioni di diritto ben fondate o alla carenza motivazionale del giudice di merito.

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