Cassazione Penale, Sentenza n. 48939/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano (10/06/2021) che, nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato l'esclusione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 219, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.) e l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., relativamente al reato di bancarotta documentale (art. 217 legge fall.). Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 23-bis, comma 2, dl. 137/2020 (conclusioni del PM comunicate tardivamente, impedendo alla difesa di depositare conclusioni entro i termini); (2) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., e dell'art. 219, terzo comma, legge fall., e vizi di motivazione per mancata indicazione del danno concreto alla massa fallimentare derivante dall'omessa tenuta dei libri contabili; (3) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., e dell'art. 131-bis c.p., e vizi di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con omissione di considerazione degli indicatori rilevanti ai sensi dell'art. 131-bis.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha osservato che la tardiva trasmissione delle conclusioni del PM non integra automaticamente una nullità: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa e, se sussiste un pregiudizio, la difesa aveva l'onere di eccepirlo tempestivamente davanti al giudice dell'appello secondo l'art. 182, comma 2, c.p.p.; qui la difesa non ha né dimostrato il pregiudizio né sollevato l'eccezione in tempo. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, che aveva esaminato le caratteristiche e l'estensione delle omissioni contabili (assenza sistematica delle scritture, mancato deposito dei bilanci, mancata liquidazione societaria dopo cessazione attività) e ne aveva desunto un pregiudizio concreto per la massa (impossibilità per il curatore di ricostruire la platea dei creditori, di esercitare azioni di recupero, attivo praticamente inesistente, passivo pari a €131.390), motivando adeguatamente l'esclusione dell'attenuante di speciale tenuità. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito, congiunta a quella di primo grado, documenti un elevato grado di colpa e trascuratezza tali da escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità; inoltre non è richiesto l'esame di tutti i singoli indicatori dell'art. 133 c.p., ma solo di quelli ritenuti rilevanti. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La trasmissione tardiva delle conclusioni del pubblico ministero, nel contraddittorio scritto, non comporta di per sé nullità: è necessario che la difesa dimostri il concreto pregiudizio e, in caso di pregiudizio, che abbia eccepito tempestivamente la nullità davanti al giudice che procede.
art. 178 lett. b) cod. proc. pen.
Invocata dal ricorrente per dichiarare la nullità della sentenza; i giudici hanno però ritenuto che la mera tardiva conoscenza delle conclusioni del PM non integra automaticamente la causa di nullità richiamata se non è provato il concreto pregiudizio.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
La difesa, in contraddittorio cartolare, deve eccepire tempestivamente davanti al giudice la nullità di carattere generale; l'omessa tempestiva eccezione rende inammissibile la doglianza in sede di cassazione.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nelle censure con riferimento ai limiti del giudizio di merito in sede d'appello; la Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito risultino congrue e non viziabili in cassazione.
art. 219, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
L'attenuante speciale per bancarotta documentale richiede una valutazione del danno effettivo causato alla massa dall'omessa tenuta delle scritture: va considerata l'impossibilità di ricostruire la situazione contabile, l'incidenza sulla possibilità di esercitare azioni a tutela dei creditori e la diminuzione dell'attivo; l'ammontare del passivo è un indicatore rilevante ma non esclusivo.
art. 217 legge fallimentare (bancarotta documentale)
Norma sostanziale del reato in contestazione; la valutazione del danno per l'attenuante ex art. 219 ter riguarda gli effetti di tale condotta sulla massa.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la valutazione degli indicatori pertinenti (art. 133 c.p. e giurisprudenza), ma non la disamina puntuale di tutti gli elementi previsti; la Corte ha ritenuto che l'elevato grado di trascuratezza e la portata degli effetti escludessero l'applicazione della causa di non punibilità.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della particolare tenuità; utilizzati come riferimento per l'applicazione dell'art. 131-bis, ma non tutti gli elementi devono essere necessariamente esaminati se sono indicati quelli rilevanti.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 2 n. 34914/2021 Carlino; Sez. 6 n. 10216/2022; Sez. U n. 13681/2016 Tushj e altre)
La Corte applica i principi giurisprudenziali consolidati: esigenza di concreto pregiudizio per nullità procedurali, direttive su come valutare il danno per bancarotta documentale e criteri per l'applicazione dell'art. 131-bis.
Massime di principio
- La tardiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero nel contraddittorio scritto non produce automaticamente una nullità: la difesa deve dimostrare un concreto pregiudizio e, se sussiste, eccepirlo tempestivamente davanti al giudice che procede (art. 182 c.p.p.).
- Nella bancarotta documentale l'attenuante per speciale tenuità (art. 219, comma terzo, legge fall.) richiede la valutazione del danno concreto alla massa fallimentare causato dall'omessa tenuta delle scritture; occorre valutare l'impossibilità di ricostruire la situazione contabile, l'impedimento all'esercizio di azioni a tutela dei creditori e la riduzione dell'attivo. L'ammontare del passivo è un indicatore rilevante ma non esclusivo.
- Per la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario valutare gli indicatori pertinenti (anche quelli dell'art. 133 c.p.), ma non è obbligatorio analizzarli tutti: è sufficiente che il giudice indichi e motivi quelli ritenuti rilevanti e dimostri perché escludono la rilevanza penale.
- Le valutazioni di merito (soprattutto su fatti e danni complessivi) operate da Corte d'appello, purché adeguatamente motivate e conformi alle direttive di legittimità ricevute in sede di annullamento con rinvio, non sono sindacabili in sede di cassazione se sorrette da ragioni logiche e coerenti.
- Le eccezioni procedurali vanno sollevate tempestivamente nel corso del processo: il mancato tempestivo esercizio di un rimedio processuale può precludere la successiva loro deduzione in cassazione.
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