Cassazione Penale, Ordinanza n. 20295/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per una vicenda di uso di documentazione falsa e sostituzione di persona nell'ambito di operazioni di apertura di un conto e di richiesta di finanziamento. Dalla motivazione emerge che i motivi di ricorso riproducevano sostanzialmente le censure già svolte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con notoria genericità. Nel merito, le doglianze riguardavano: 1) l'affermazione di responsabilità per avere utilizzato, o consentito l'utilizzazione, di un documento recante la propria fotografia per l'apertura del conto e la richiesta di finanziamento; 2) l'identificazione dell'imputato quale soggetto ritratto nella fotografia apposta sul documento falso intestato a un diverso nominativo e usato nella procedura amministrativa; 3) la configurabilità del reato di possesso/uso di documento d'identità falso con false generalità. La Corte di cassazione ritiene che la Corte territoriale abbia motivato in modo adeguato e non illogico, anche alla luce della c.d. doppia conforme, e che i motivi siano manifestamente infondati oltre che generici.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che la sentenza d'appello ha correttamente valorizzato gli elementi identificativi dell'imputato, i riconoscimenti e il confronto tra fotosegnalamento e selfie inviato alla finanziaria, ritenendo logicamente provata la riferibilità dei fatti all'imputato e corretta la sussunzione del possesso del documento con foto del possessore e false generalità nell'art. 497-bis, comma 2, c.p.
Norme richiamate
Il possesso di un documento di identità recante la fotografia del possessore e false generalità integra la fattispecie incriminatrice.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è affetto da genericità e può essere dichiarato inammissibile.
- In presenza di "doppia conforme" di merito, le due motivazioni vanno lette congiuntamente come un unico corpo decisionale; ne deriva che il sindacato di legittimità è limitato a verificare l'assenza di manifesta illogicità o di vizi giuridici rilevanti.
- La prova dell'identità dell'autore del fatto può essere desunta da plurimi elementi convergenti, quali riconoscimenti, raffronto tra fotosegnalamento e immagini inviate dall'interessato e riscontro del possesso del documento utilizzato nella procedura.
- Il possesso di un documento di identità con fotografia del possessore ma con generalità false può integrare la fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., secondo un criterio interpretativo coerente con la logica dell'accertamento documentale.
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