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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28957/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole per gli imputati, condannandoli al pagamento delle spese processuali e di euro tremila complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per il delitto di rissa. Con il primo motivo deducevano l'erronea applicazione della legge penale e contestavano la sussistenza di elementi probatori attendibili a fondamento della loro responsabilità; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente di merito, quindi non proponibile in sede di legittimità, e comunque generica, poiché non individuava specificamente gli errori della motivazione. Con il secondo motivo lamentavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito sul punto era priva di evidenti illogicità e che il diniego delle attenuanti può essere sorretto dal richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli altri elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi; la genericità determina inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte richiama il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o della attendibilità delle prove, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: deve indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura, altrimenti è inammissibile per genericità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della valutazione complessiva, senza dover prendere in esame in modo analitico tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • La presenza di un robusto compendio probatorio, se coerentemente valorizzato dal giudice di merito, rende non censurabile in cassazione la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, se disposta dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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