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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18696/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Messina (22 giugno 2018) con cui era stata confermata la responsabilità per invasione di suolo pubblico e rideterminata la pena in 8 mesi. Il ricorso, depositato il 29/04/2022 dall'avv. Giuseppe Donato per conto dell'imputato, deduceva violazione e mancata applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. per carenza assoluta di motivazione nella rideterminazione della pena e contestava che la Corte non avesse applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p.; in memoria del 14/02/2023 la difesa ha altresì chiesto la dichiarazione di prescrizione del reato sostenendo che l'attività illecita si era interrotta con il sequestro del manufatto abusivo il 30/01/2012. Il ricorso era anche sorretto dalla precedente ordinanza di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali. Ha ritenuto che il diritto di impugnazione si sia già esaurito perché un precedente difensore dell'imputato aveva già proposto ricorso per cassazione (atto del 11/01/2019) e la Suprema Corte aveva già deciso su quel ricorso con sentenza del 03/12/2019 (inammissibilità). Di conseguenza il successivo atto di impugnazione proposto da altro difensore non poteva essere ammesso a causa del principio di unicità dell'impugnazione. La Corte non ha quindi esaminato nel merito le censure relative agli artt. 132 e 133 c.p. né la questione della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per la determinazione della pena; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della presunta violazione in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la carenza di motivazione della rideterminazione della pena; la Corte non è entrata nel merito della questione dovendosi pronunciare preliminarmente sull'inammissibilità del ricorso.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la restituzione in termini: la Corte di appello aveva disposto la restitutio in termini per la proposizione del ricorso, ma la Suprema Corte ha ritenuto che ciò non potesse superare l'impedimento derivante dall'esaurimento del diritto di impugnazione già esercitato da altro difensore.

  • art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956

    Riferimento alla qualificazione del reato e al più grave reato cui sarebbe stata concatenata la sanzione originaria; citata nel contesto della motivazione sulla pena nella sentenza di merito, ma non oggetto di valutazione della Cassazione in questa pronuncia.

  • Principio giurisprudenziale dell'unicità dell'impugnazione

    Principio applicato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso: una volta che l'impugnazione è stata proposta da uno dei soggetti legittimati (indagato o suo difensore) e sia intervenuta una decisione, il diritto si consuma e ne è precluso l'ulteriore esercizio da parte di altro difensore, anche se invochino motivi diversi.

Massime di principio

  • Il diritto di impugnazione è unico per l'imputato: se un difensore esercita il rimedio e la Corte si pronuncia, altri difensori non possono proporre un secondo autonomo ricorso verso la stessa decisione.
  • La restitutio in termini ex art. 175 c.p.p. può consentire di superare un vizio di tempestività, ma non può riaprire un diritto all'impugnazione già esaurito da una precedente decisione sul ricorso presentato da altro difensore.
  • Questioni di merito (es. carenza di motivazione sulla determinazione della pena o prescrizione) possono non essere esaminate se sussistono impedimenti processuali all'ammissione del ricorso; è quindi cruciale assicurare la tempestività e l'unicità dell'impugnazione.
  • L'invalidità o contestazioni sulla notifica dell'estratto contumaciale non necessariamente valgono a rinnovare il diritto all'impugnazione se la giurisprudenza rileva l'avvenuta consumazione del diritto per precedente ricorso decidendo sul merito.
  • Per difese successive nominate nel corso del processo è fondamentale verificare lo stato delle impugnazioni già proposte dai precedenti difensori prima di depositare nuovi atti, per evitare inammissibilità e sanzioni economiche.

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