Cassazione Civile, Ordinanza n. 38070/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da alcuni estratti di ruolo impugnati davanti al giudice tributario perché il contribuente eccepiva la prescrizione dei crediti tributari sottesi, in assenza di ricezione tempestiva di atti interruttivi. La CTP accoglieva il ricorso e compensava integralmente le spese. In appello la CTR accoglieva il gravame del contribuente escludendo la compensazione delle spese; tuttavia liquidava per il primo e secondo grado importi ritenuti dalla ricorrente inferiori ai minimi tariffari e non distinti per fasi. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione o falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 55/2014, come modificato, e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avesse liquidato le spese legali in misura inferiore ai parametri medi e ai minimi, senza adeguata distinzione delle fasi processuali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato nei limiti indicati in motivazione. Ha osservato che, in mancanza di impugnazione dell'agente della riscossione, si era formato giudicato interno sull'ammissibilità e fondatezza del ricorso introduttivo della contribuente; ha poi rilevato che la liquidazione operata dalla CTR per il primo e secondo grado era inferiore ai minimi tariffari applicabili allo scaglione di valore della causa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per la rideterminazione dei compensi secondo i nuovi parametri introdotti dal d.m. 147/2022, applicabile alle prestazioni professionali non ancora esaurite; il rinvio è stato disposto anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore e per la regolare costituzione del contraddittorio
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c.
fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
artt. 4 dm 5.4.2014, n. 55
la Corte ribadisce che il giudice può liquidare i compensi tra minimo e massimo dei parametri tabellari e, solo per scostamenti ulteriori, deve motivare specificamente
come modificato dal dm n. 37/2008
citato dalla ricorrente nel motivo, ma il testo non consente di ricavarne un ruolo autonomo decisivo
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
norma invocata per la regolazione delle spese nel processo tributario
ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
consente di scendere sotto o salire sopra i limiti risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento solo con apposita e specifica motivazione
il d.m. 13.8.2022, n. 147
applicabile alle prestazioni professionali non ancora esaurite al momento della sua entrata in vigore, secondo la Corte
richiamato come disciplina delle spese nel processo tributario, in combinazione con i parametri professionali
Massime di principio
- Nel sistema della liquidazione giudiziale delle spese professionali, il giudice non è vincolato ai valori medi della tabella, ma deve collocare la liquidazione entro il range minimo-massimo previsto; uno scostamento ulteriore richiede una motivazione specifica e controllabile.
- La fase del processo è di per sé suscettibile di remunerazione anche quando non vi sia stata istruzione probatoria, sicché non può essere negato il compenso per la sola mancanza di attività istruttoria.
- Quando la parte non abbia dedotto o documentato il deposito di una nota spese, il giudice di merito non è tenuto a spiegare analiticamente la soppressione o riduzione di singole voci richieste.
- In tema di spese del processo tributario, se la liquidazione concretamente effettuata è inferiore ai minimi tariffari applicabili allo scaglione di valore, la sentenza è censurabile e deve essere cassata con rinvio per nuova quantificazione.
- I nuovi parametri professionali si applicano alle prestazioni non ancora esaurite alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, con conseguente necessità di utilizzare il regime sopravvenuto in sede di rinvio.
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