Cassazione Penale, Ordinanza n. 16789/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga, per due anni, del regime speciale ex art. 41-bis ord. pen. In ricorso ha dedotto, con un unico motivo ex art. 606 lett. b) c.p.p., la violazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125, comma 3, c.p.p., lamentando l'omessa valutazione dell'attualità delle condizioni per l'applicazione del regime speciale e la carenza/apparenza della motivazione. Nella memoria difensiva è stata precisata la censura come denuncia di mera apparenza della motivazione. La Corte rileva che il ricorso, in sostanza, mira a ottenere una rivalutazione del vissuto criminale del condannato e una diversa lettura delle vicende della cosca di appartenenza fino all'attualità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, in materia di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il giudizio di legittimità può investire solo vizi di violazione di legge; nel caso concreto, l'ordinanza impugnata conteneva una motivazione congrua e specifica, fondata sul ruolo del condannato nella cosca, sulla permanenza della capacità di mantenere collegamenti con l'associazione e sulla perdurante operatività del sodalizio criminale. Il ricorso, invece, chiedeva una rivalutazione di merito non consentita. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 2sexies; comma 2bis
In sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento in materia di proroga del regime speciale sono deducibili solo vizi di violazione di legge; la proroga può essere giustificata anche senza fatti sopravvenuti, se la motivazione dà conto della persistente capacità di collegamento con la criminalità organizzata e della permanenza delle esigenze di ordine e sicurezza.
È invocato dal ricorrente per lamentare la carenza di motivazione; la Corte ritiene però che la motivazione del provvedimento impugnato sia congrua e non meramente apparente.
È il parametro formale del motivo di ricorso, utilizzato per denunciare la violazione di legge, ma nel caso concreto la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
Richiamata come fonte di modifica dell'art. 41-bis ord. pen. in relazione alla proroga del regime speciale.
Il controllo del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga si estende anche alla motivazione e alla verifica dei presupposti sostanziali, ma il sindacato della Cassazione resta limitato ai vizi di violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il giudice deve verificare l'attualità della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione criminale e la permanenza delle esigenze di ordine e sicurezza sulla base di un apprezzamento globale degli elementi disponibili.
- La proroga del 41-bis non richiede necessariamente la sopravvenienza di nuovi fatti: è sufficiente una motivazione che dia conto della persistenza delle condizioni di pericolo già poste a fondamento del regime.
- Nel giudizio di legittimità contro il provvedimento in materia di 41-bis possono essere dedotti solo vizi di violazione di legge; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze fattuali.
- La motivazione è soltanto apparente quando manca un reale percorso argomentativo; non ricorre tale vizio se il provvedimento contiene valutazioni specifiche e coerenti sul ruolo del condannato, sui suoi collegamenti associativi e sulla perdurante operatività del sodalizio.
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