Cassazione Penale, Ordinanza n. 08650/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dal reato di cui al capo B e ridotto la pena per il capo A, riqualificato come furto tentato, determinandola in mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 80 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, l'erronea applicazione della recidiva e l'inadeguatezza della motivazione sul punto, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valutato in concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, senza limitarsi a richiamare la mera esistenza di precedenti specifici. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha affermato che una motivazione specifica e dettagliata è richiesta solo quando la pena sia irrogata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media; nel caso concreto, essendo stata applicata una pena media o prossima al minimo edittale, la determinazione era insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma oggetto della contestazione originaria al capo B, rispetto alla quale la Corte di appello ha assolto l'imputato.
Criterio per la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, utilizzato sia per il giudizio sulla recidiva sia per la determinazione della pena.
Non citato nel testo.
La Corte richiama i criteri di commisurazione della pena e di valutazione della persistente inclinazione al delitto ai fini della recidiva e del trattamento sanzionatorio.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate.
Massime di principio
- In tema di recidiva, il giudice non può fondare l'aumento di pena sulla sola esistenza di precedenti penali, ma deve verificare in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra i precedenti e il nuovo fatto, accertando se la pregressa condotta sia indice di una persistente inclinazione al delitto e abbia avuto efficacia criminogena.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione relativa alla recidiva è limitato: quando la decisione di merito è coerente, lineare e non manifestamente illogica, non è censurabile in cassazione se il ricorso non si confronta con le specifiche ragioni poste a base della decisione.
- La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito entro i limiti dell'art. 133 c.p.; una motivazione specifica e dettagliata è necessaria soprattutto quando la pena sia irrogata in misura vicina al massimo edittale o comunque superiore alla media, mentre è normalmente sufficiente una motivazione sintetica per pene medie o prossime al minimo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08611/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08612/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08618/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08619/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08620/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08641/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →