Cassazione Penale, Sentenza n. 26739/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello con due motivi principali: 1) violazione di legge relativamente ai capi 8) e 31) per errata qualificazione dei fatti come millantato credito (art. 346, comma 2, cod. pen.) anziché truffa, deducendo inoltre la mancanza di continuità normativa col nuovo art. 346-bis e la conseguente improcedibilità per difetto di querela; 2) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto ai capi 23), 26) e 28) per la ritenuta erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen. (danno patrimoniale di rilevante gravità), che avrebbe dovuto essere esclusa in ragione dell'entità del danno e delle condizioni economiche delle persone offese, con conseguente improcedibilità per difetto di querela per alcune imputazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte rigettato il ricorso, con i seguenti esiti principali: - Confermate le condanne per le truffe principali (tra cui i capi 26 e 28) e le statuizioni civili in favore dell'Agenzia delle Entrate; la condanna e la sentenza d'appello sono state in larga parte confermate. - Riqualificazione: i fatti descritti rispetto al secondo comma dell'art. 346 cod. pen. (capo 8 e parte del capo 31) sono stati qualificati come truffa (art. 640 cod. pen.) perché l'indicazione dei pubblici ufficiali era eccessivamente generica e prevaleva l'elemento del raggiro. - Capo 8): annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione (consumazione il 1/2/2015; prescrizione maturata al 4/10/2022 tenuto conto della sospensione dei termini Covid). - Capo 31): annullamento senza rinvio limitatamente alla parte riferita al comma 2 dell'art. 346 per difetto della condizione di procedibilità; rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per la rideterminazione della pena relativamente al residuo reato ascritto al primo comma dell'art. 346. - Capo 23): annullamento senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità (mancata querela delle persone offese nel termine previsto). - Capo 26 e 28): rigetto del motivo relativo all'aggravante ex art. 61, n.7; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito sull'entità dei danni (74.000 euro e 28.700 euro) e ha confermato l'applicabilità dell'aggravante. - Spese: il ricorso è stato rigettato nel resto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili. - Ulteriori precisazioni: la Corte ha ritenuto che la costituzione di parte civile possa indicare la volontà punitiva della persona offesa (pertinente alla questione della procedibilità) e ha confermato principi relativi all'onere della prova circa la tardività della querela.
Norme richiamate
art. 346, comma 1 e comma 2, cod. pen.
art. 346, comma 1 e comma 2, cod. pen.
La Corte conferma la pacifica continuità normativa solo rispetto al comma 1; invece, per il comma 2 (millantato credito con pretesto di comprare il favore del pubblico ufficiale) ha ritenuto, per i fatti del caso concreto e per l'indeterminatezza dei pubblici ufficiali indicati, non configurabile il reato così disciplinato e ha riqualificato il fatto come truffa (art. 640).
art. 346-bis, cod. pen. (novellato dalla legge 9 gennaio 2019, n.3)
art. 346-bis, cod. pen.; legge 9 gennaio 2019, n.3
La Corte richiama il contrasto giurisprudenziale sulla continuità tra il previgente art. 346 comma 2 e il nuovo art. 346-bis; tuttavia nel caso concreto non è necessaria la rimessione alle Sezioni Unite perché la fattispecie era meglio riconducibile alla truffa per prevalente elemento di raggiro e per la generica indicazione dei pubblici ufficiali.
La Corte ha qualificato come truffa i fatti originariamente contestati come millantato credito quando il raggiro e la simulazione della qualità pubblica erano gli elementi prevalenti e/o quando l'indicazione dei pubblici ufficiali era generica, integrandosi gli elementi tipici del delitto di truffa.
art. 61, n. 7, cod. pen. (circostanza aggravante: danno patrimoniale di rilevante gravità)
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza dell'aggravante per i capi 26 e 28, considerando gli importi oggettivamente rilevanti (74.000 e 28.700 euro) e escludendo che le condizioni economiche delle vittime fossero tali da assorbire l'oggettiva rilevanza del danno.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art. 85, comma 1 (decorrenza termine per sporgere querela)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art. 85, comma 1
La modifica ha cambiato il regime di procedibilità per alcune fattispecie; la Corte precisa che la decorrenza del nuovo termine per querela non incide sulla rilevanza della costituzione di parte civile quale indice della volontà punitiva già manifestata e che, per reati commessi prima della riforma, la costituzione di parte civile può impedire l'improcedibilità per difetto di querela.
d.l. 31 ottobre 2022, n.162, legge di conversione 30 dicembre 2022, n.199
d.l. 31/10/2022 n.162, convertito nella L. 30/12/2022 n.199
Norme intervenute nella fase transitoria relative ai termini per la querela e alla procedibilità; la Corte le considera nel contesto della valutazione della rilevanza della costituzione di parte civile e della decorrenza dei termini.
art. 124, comma 1, cod. pen. (termine ordinario per la querela)
art. 124, comma 1, cod. pen.
La Corte ricorda che il termine ordinario per proporre querela è di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto; l'onere della prova della intempestività della querela incombe su chi la deduce.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n.18 (sospensione termini processuali per Covid)
art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n.18
La sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza Covid è stata computata ai fini della prescrizione del capo 8) (sospensione per complessivi 64 giorni), incidendo sulla data di estinzione per prescrizione.
Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982 e Sez. U n. 40150 del 21/06/2018 (giurisprudenza consolidata)
Sez. U, n. 5540/1982; Sez. U n. 40150/2018
Richiamate per affermare il principio secondo cui la volontà punitiva della persona offesa può risultare da atti processuali (es. costituzione di parte civile) e che, per evitare risultati formali aberranti, non è sempre necessario un avviso specifico nei confronti della persona offesa quando la volontà punitiva risulta dagli atti.
Massime di principio
- Quando l'indicazione del pubblico ufficiale è talmente generica da non consentire di identificare nemmeno la natura del soggetto cui la millanteria si riferisce, la fattispecie può essere riqualificata in truffa se prevale l'elemento del raggiro e della simulazione di qualità.
- La costituzione di parte civile può essere considerata prova della volontà punitiva della persona offesa e, nei casi di modifiche legislative sul regime di procedibilità, può evitare l'improcedibilità per difetto di querela se la costituzione è avvenuta anteriormente o durante il procedimento in modo formale.
- L'onere della prova della tempestività o intempestività della querela grava su chi allega la decadenza; in caso di incertezza la valutazione deve risolversi a favore del presunto querelante.
- L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n.7) può essere riconosciuta sia in base all'entità oggettiva del danno sia, solo in casi marginali, in relazione alle condizioni economiche della vittima; importi oggettivamente elevati rendono in genere irrilevanti le condizioni soggettive della vittima.
- La riqualificazione del reato operata in sede di legittimità può incidere sulla procedibilità: se la nuova qualificazione ricade in una fattispecie divenuta procedibile a querela, va verificato se sussiste una manifestazione di volontà punitiva (querela o costituzione di parte civile) nei termini utili.
- Nel computo della prescrizione devono essere considerate le sospensioni previste per eventi straordinari (es. sospensioni Covid) che possono modificare la data di estinzione del reato.
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