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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48210/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 09/12/2021. Due censure principali: 1) violazione di legge per la mancata partecipazione dell'imputato all'udienza di appello del 09/12/2021 (si sosteneva che la richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020 valesse anche come richiesta di partecipazione dell'imputato detenuto); 2) errore nel calcolo della pena per errata applicazione della riduzione per il rito abbreviato e per mancato computo della defalcazione dell'aumento per continuazione dopo che la Corte aveva ritenuto assorbito un reato (il reato C nell'A).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che la richiesta di trattazione orale del difensore non sostituisce la specifica richiesta di partecipazione da parte dell'imputato detenuto nel giudizio camerale d'appello; ha invece accolto il secondo motivo: la Corte territoriale aveva erroneamente mantenuto nell'astratto l'aumento per continuazione senza defalcarlo dopo aver ritenuto assorbito il reato C in A. Perciò la sentenza di appello è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la Corte di Cassazione ha proceduto a rideterminare direttamente la pena (annullamento senza rinvio ex art. 62 c.p.p., comma 1, lett. i): pena rideterminata in anni 4 mesi 3 di reclusione e multa di euro 23.000. Il ricorso è rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020

    La Corte precisa che la richiesta di trattazione orale ai sensi di questa norma non equivale automaticamente alla richiesta di partecipazione dell'imputato detenuto; nel giudizio camerale d'appello la presenza dell'imputato è subordinata a sua specifica richiesta.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Riferimento al rito camerale e alle disposizioni sul rito ordinario/udienza pubblica; la decisione richiama la distinzione fra rito camerale in appello per abbreviato e il possibile recupero del rito ordinario in certe ipotesi.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo d'imputazione; in sentenza non è fornita una esplicita interpretazione della norma stessa oltre alla qualificazione del fatto come plurioffensivo con continuazione.

  • art. 73 T.U. Stup.

    Norma sostanziale citata come fattispecie contestata all'imputato; la sentenza si limita ad accertarne la responsabilità e a determinare la pena.

  • art. 62 c.p.p., comma 1, lett. i

    Consentito alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando la rideterminazione può essere operata sulla base delle statuizioni del giudice di merito.

Massime di principio

  • La richiesta di trattazione orale nel processo di appello disciplinata dall'art. 23-bis d.l. n.137/2020 non vale automaticamente come richiesta di partecipazione dell'imputato detenuto: in un giudizio camerale l'imputato deve manifestare specifica volontà di comparire perché il giudice disponga la traduzione o il rinvio.
  • Nel rito abbreviato e nel relativo appello, che conservano carattere camerale, la presenza dell'imputato non è di regola necessaria; gli oneri di comunicazione della volontà di partecipare gravano sull'imputato detenuto o sul suo difensore solo se questi ultimi espressamente richiesti.
  • Se la Corte d'Appello modifica il quadro delle imputazioni (es. dichiarando l'assorbimento di un reato), va ricalcolata la pena tenendo conto dell'eventuale defalcazione degli aumenti per continuazione prima di fissare la misura definitiva; errori aritmetici o di computo possono essere corretti dalla Cassazione.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinviare e rideterminare la pena quando la nuova determinazione può essere operata direttamente sulla base degli elementi e delle statuizioni del giudice di merito (art. 62 c.p.p.), evitando ulteriore giudizio di merito.
  • In presenza di profili procedurali emergenziali (normativa Covid) esistono interpretazioni giurisprudenziali divergenti: talune decisioni riconoscono che la richiesta di trattazione orale possa determinare il recupero di garanzie del rito ordinario, ma ciò non comporta automaticamente obbligo di traduzione dell'imputato detenuto senza sua specifica istanza.

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