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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24344/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 09/12/2022 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 02/11/2022. All'indagato era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione (contestazioni relative a condotte corruttive e favoreggiamento nell'ambito della gestione delle biglietterie del porto di Amalfi, con fatti ascritti al 6 e al 30 giugno 2018). Il ricorso per cassazione deduceva: (1) vizio di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria rispetto ai rapporti dell'indagato con imprenditori del settore marittimo; (2) carenza dei presupposti della misura sotto il profilo della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione, atteso il lungo intervallo temporale (circa quattro anni e mezzo), la cessazione delle funzioni pubbliche e l'assenza di contatti rilevanti con il territorio o con i coindagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (per carenza di specificità e per essere stato limitato al profilo delle esigenze cautelari in sede di merito) e ha invece ritenuto fondato il secondo motivo relativo all'attualità del pericolo di reiterazione. Ha rilevato che il Tribunale del riesame si era fondato su considerazioni meramente congetturali (richiami generici a modus operandi e a relazioni pregresse) senza indicare elementi specifici idonei a mostrare la probabilità di reiterazione del reato, non avendo considerato adeguatamente il significativo intervallo di tempo trascorso e la cessazione delle funzioni pubbliche da parte dell'indagato. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del 02/11/2022, ha disposto la cessazione dell'efficacia della misura cautelare e ha dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e c))

    Disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali; in particolare la lett. c) richiede l'attualità del pericolo di reiterazione, intesa come continuità temporale del periculum libertatis e non come imminenza dell'evento delittuoso. La Corte ha richiamato che tale requisito va provato con elementi concreti e recenti.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regole relative alla misura cautelare applicata dal giudice; citato in relazione ai profili procedurali di applicazione e valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 282 cod. proc. pen.

    Norma sui provvedimenti cautelari del giudice per le indagini preliminari; richiamata nel contesto dei vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice valuti l'intervallo di tempo trascorso dalla commissione del reato nella ponderazione della pericolosità; la Corte ha richiamato il principio secondo cui maggiore distanza temporale tende ad affievolire le esigenze cautelari e richiede adeguata motivazione se si ritiene ancora sussistente la pericolosità.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma sulle comunicazioni e adempimenti della cancelleria in caso di provvedimenti della Corte di Cassazione; la Corte ha mandato alla cancelleria di provvedere secondo questa disposizione.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha introdotto nel sistema l'espresso richiamo all'attualità del pericolo di reiterazione nell'art. 274; la Corte interpreta questo requisito come continuità temporale della pericolosità, non come imminenza.

  • artt. 110, 81, secondo comma, 319, 321, 326 cod. pen. (norme penali contestate)

    Norme del codice penale e disposizioni sull'associazione delittuosa o concorso di persone (art.110) e su reati contro la pubblica amministrazione (artt. 319, 321, 326). Sono le fattispecie a cui si riferivano le imputazioni provvisorie che hanno giustificato la misura cautelare in primo grado.

Massime di principio

  • La misura cautelare personale basata sul pericolo di reiterazione richiede motivazione specifica e attuale: non bastano richiami generici a un presunto modus operandi o a relazioni pregresse.
  • Il tempo intercorso tra i fatti contestati e la decisione sulla misura è un elemento essenziale: maggiore è la distanza temporale, più debole è la giustificazione della misura se non sono presenti elementi recenti che indichino la persistenza del rischio.
  • La cessazione delle funzioni pubbliche da parte del soggetto indagato attenua la probabilità di reiterazione, salvo che non sussistano evidenze che la persona mantenga posizioni o contatti tali da rendere probabile la commissione di analoghi reati.
  • Il giudice deve valutare la concretezza e l'effettività del rischio di reiterazione sulla base di fatti concreti e attuali; in mancanza la misura deve essere revocata e l'ordinanza può essere annullata senza rinvio.
  • In sede di riesame e di impugnazione è importante sollevare in modo specifico e completo i profili che si intendono contestare: motivi generici o parzialmente formulati possono rendere inammissibile la censura.

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