Cassazione Penale, Sentenza n. 24344/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 09/12/2022 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 02/11/2022. All'indagato era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione (contestazioni relative a condotte corruttive e favoreggiamento nell'ambito della gestione delle biglietterie del porto di Amalfi, con fatti ascritti al 6 e al 30 giugno 2018). Il ricorso per cassazione deduceva: (1) vizio di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria rispetto ai rapporti dell'indagato con imprenditori del settore marittimo; (2) carenza dei presupposti della misura sotto il profilo della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione, atteso il lungo intervallo temporale (circa quattro anni e mezzo), la cessazione delle funzioni pubbliche e l'assenza di contatti rilevanti con il territorio o con i coindagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (per carenza di specificità e per essere stato limitato al profilo delle esigenze cautelari in sede di merito) e ha invece ritenuto fondato il secondo motivo relativo all'attualità del pericolo di reiterazione. Ha rilevato che il Tribunale del riesame si era fondato su considerazioni meramente congetturali (richiami generici a modus operandi e a relazioni pregresse) senza indicare elementi specifici idonei a mostrare la probabilità di reiterazione del reato, non avendo considerato adeguatamente il significativo intervallo di tempo trascorso e la cessazione delle funzioni pubbliche da parte dell'indagato. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del 02/11/2022, ha disposto la cessazione dell'efficacia della misura cautelare e ha dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e c))
Disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali; in particolare la lett. c) richiede l'attualità del pericolo di reiterazione, intesa come continuità temporale del periculum libertatis e non come imminenza dell'evento delittuoso. La Corte ha richiamato che tale requisito va provato con elementi concreti e recenti.
Regole relative alla misura cautelare applicata dal giudice; citato in relazione ai profili procedurali di applicazione e valutazione delle esigenze cautelari.
Norma sui provvedimenti cautelari del giudice per le indagini preliminari; richiamata nel contesto dei vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede che il giudice valuti l'intervallo di tempo trascorso dalla commissione del reato nella ponderazione della pericolosità; la Corte ha richiamato il principio secondo cui maggiore distanza temporale tende ad affievolire le esigenze cautelari e richiede adeguata motivazione se si ritiene ancora sussistente la pericolosità.
Norma sulle comunicazioni e adempimenti della cancelleria in caso di provvedimenti della Corte di Cassazione; la Corte ha mandato alla cancelleria di provvedere secondo questa disposizione.
Ha introdotto nel sistema l'espresso richiamo all'attualità del pericolo di reiterazione nell'art. 274; la Corte interpreta questo requisito come continuità temporale della pericolosità, non come imminenza.
artt. 110, 81, secondo comma, 319, 321, 326 cod. pen. (norme penali contestate)
Norme del codice penale e disposizioni sull'associazione delittuosa o concorso di persone (art.110) e su reati contro la pubblica amministrazione (artt. 319, 321, 326). Sono le fattispecie a cui si riferivano le imputazioni provvisorie che hanno giustificato la misura cautelare in primo grado.
Massime di principio
- La misura cautelare personale basata sul pericolo di reiterazione richiede motivazione specifica e attuale: non bastano richiami generici a un presunto modus operandi o a relazioni pregresse.
- Il tempo intercorso tra i fatti contestati e la decisione sulla misura è un elemento essenziale: maggiore è la distanza temporale, più debole è la giustificazione della misura se non sono presenti elementi recenti che indichino la persistenza del rischio.
- La cessazione delle funzioni pubbliche da parte del soggetto indagato attenua la probabilità di reiterazione, salvo che non sussistano evidenze che la persona mantenga posizioni o contatti tali da rendere probabile la commissione di analoghi reati.
- Il giudice deve valutare la concretezza e l'effettività del rischio di reiterazione sulla base di fatti concreti e attuali; in mancanza la misura deve essere revocata e l'ordinanza può essere annullata senza rinvio.
- In sede di riesame e di impugnazione è importante sollevare in modo specifico e completo i profili che si intendono contestare: motivi generici o parzialmente formulati possono rendere inammissibile la censura.
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