Cassazione Penale, Sentenza n. 5926/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per peculato (art. 314 c.p.) e truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: (i) violazione del diritto di difesa per mancato rinvio e mancata ammissione di nuova lista testi dopo mutamento del collegio; (ii) illegittima acquisizione al fascicolo delle annotazioni di P.G. e dei tracciati GPS nonostante opposizione; (iii) mancata considerazione delle specificità dell'attività lavorativa (servizio veterinario itinerante, orario flessibile, conservazione di kit medici) e delle deposizioni che giustificavano la presenza dell'autovettura presso l'abitazione per esigenze di servizio; (iv) errata qualificazione del fatto come peculato (appropriazione) anziché peculato d'uso; (v) insussistenza della truffa perché mancava l'allegato danno economico per l'ASL e la retribuzione non era commisurata alle ore rilevate nei fogli di presenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi processuali relativi al rinvio e, parzialmente, all'acquisizione delle annotazioni, ritenendo legittimo il potere di valutazione del giudice di merito e la possibilità di utilizzare le risultanze investigative tramite la testimonianza degli ufficiali di P.G. Ha invece accolto i motivi sostanziali: ha escluso la sussistenza del peculato quale appropriazione (art. 314, comma 1), riqualificando la condotta in peculato d'uso (art. 314, comma 2) e dichiarandone l'estinzione per prescrizione; ha, altresì, annullato senza rinvio la condanna per truffa aggravata perché il fatto non sussiste, poiché non è stato provato né il profitto ingiusto né il danno economico all'ASL. Conseguenze pratiche: annullamento della sentenza impugnata; reato capo a) riqualificato e dichiarato estinto per prescrizione; capo b) (truffa) dichiarato non sussistente e statuizioni civili relative a tale capo revocate; il ricorrente è condannato a rimborsare le spese processuali sostenute in grado d'appello dalla parte civile.
Norme richiamate
Art. 314 comma 1 contempla il peculato per appropriazione (uso 'uti dominus' e intenzione di ineffettiva restituzione); il comma 2 punisce l'uso temporaneo (peculato d'uso). La Cassazione ha ritenuto mancante l'elemento soggettivo dell'appropriazione e ha riqualificato in peculato d'uso.
La truffa aggravata richiede artifici o raggiri volti a procurare un ingiusto profitto e a cagionare un danno patrimoniale. La Corte ha ritenuto che mancasse la prova del danno economico e del profitto ingiusto, per cui il reato non sussiste.
art. 525, comma 2 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nella censura circa il diritto di difesa; la Cassazione ha ribadito il potere di valutazione del giudice circa la non manifesta superfluità della rinnovazione probatoria.
artt. 468 e 493 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in ordine a nullità e difesa; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze rispetto all'esercizio del potere valutativo del giudice.
Sez. Un. n. 41736/2019 (Bajrami)
La sentenza di Sezioni Unite riconosce il diritto a chiedere rinnovazione di prove dopo cambiamento di collegio, ma lascia al giudice il potere di valutare la non manifesta superfluità della richiesta; applicazione nel caso ha permesso al giudice di respingere una richiesta ritenuta dilatoria.
Sez. U. n. 41281/2006 (Greco)
Stabilisce che le relazioni di servizio descrittive di attività investigative non irripetibili non devono essere acquisite senza consenso, ma i risultati di attività GPS o annotazioni possono essere introdotti in dibattimento tramite testimonianza degli ufficiali di P.G.; la Corte d'appello ha fatto riferimento a questo principio.
art. 499, comma 4 cod. proc. pen.
Consente l'utilizzo in dibattimento di documenti a supporto della memoria dei testi; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione di documentazione a integrazione della testimonianza non violasse divieti processuali.
art. 23, comma 8 dl. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e art.16, comma 1 dl. 30/12/2021 n.228 (conv. L.25/02/2022 n.15)
Norme che hanno autorizzato il trattamento in forma cartolare del procedimento; la causa è stata trattata secondo tali disposizioni.
Massime di principio
- Per configurare il peculato per appropriazione (art. 314 comma 1 c.p.) è necessario provare l'interversione del possesso con carattere di definitività (comportamento 'uti dominus'); l'uso promiscuo o temporaneo del bene può integrare, semmai, il peculato d'uso (comma 2).
- Il peculato d'uso è punito con pena massima inferiore rispetto al peculato per appropriazione; se la pena è già prescritta la responsabilità penale si estingue, ma ciò non comporta automaticamente la soccombenza civile della parte offesa riguardo a tutte le pretese.
- La truffa richiede prova di un ingiusto profitto per l'agente e di un danno economico per la parte offesa: la mera discordanza formale tra ore annotate e ore effettive, in assenza di prova del mancato svolgimento dell'attività o del danno economico, non integra automaticamente il reato di truffa.
- Dopo il mutamento del collegio il diritto delle parti a chiedere rinnovazione di prove esiste, ma il giudice conserva il potere discrezionale di valutare la non manifesta superfluità o il carattere dilatorio della richiesta: la domanda deve essere motivata e specifica.
- Annotazioni di P.G., rilevamenti GPS e relazioni di servizio che descrivono attività investigative non sono atti irripetibili nella misura in cui i risultati possono essere riprodotti in dibattimento tramite la testimonianza degli agenti; l'acquisizione documentale è giustificata solo se funzionale alla memoria dei testi e nel rispetto del contraddittorio.
- La pronuncia di estinzione per prescrizione non impedisce che la parte civile ottenga il rimborso delle spese processuali sostenute se la prescrizione non equivale a soccombenza civile; occorre valutare separatamente la posizione della parte civile.
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