Cassazione Penale, Sentenza n. 02311/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP. Il ricorrente deduce principalmente: (1) insufficienza della gravità indiziaria ex art. 606, lett. e) c.p.p., contestando la valutazione degli elementi probatori (presenza di centinaia di file di ricevute per domande di titolo di soggiorno nei suoi dispositivi, attribuzione di documentazione dell'azienda Ornellaia e Masseto ad altri soggetti, invio di uno screenshot con le proprie credenziali, presunta disponibilità di profili SPID e PEC altrui con password uguali alle sue e l'assenza di riscontri di utilizzo di tali credenziali da parte di terzi); e (2) carenza di motivazione sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato e dell'inquinamento probatorio, sostenendo che dopo la perquisizione non vi siano stati comportamenti idonei a reiterare reati o a inquinare le prove e che vi sia stato immobilismo nelle pratiche oggetto d'indagine.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che il controllo di legittimità non investa una rivalutazione del merito ma la congruenza e la logica della motivazione del giudice del merito; ha giudicato adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del Riesame, la quale ha ritenuto sussistenti gravi indizi sulla base dei seguenti elementi: rinvenimento presso i dispositivi del Ferrara di centinaia di ricevute per accoglimenti di domande di soggiorno, documentazione cartacea e l'apertura della casella PEC attribuita al Ferrara, corrispondenza tra password usate sui suoi hard-disk e quelle dei profili SPID di terzi, invio dello screenshot con credenziali e frequenti contatti con la Sorrentino ritenuti sintomatici di compartecipazione. La Corte ha altresì ritenuto adeguata la valutazione del pericolo di reiterazione in relazione all'ampiezza dei dati raccolti e al numero delle pratiche, con probabilità concreta di nuove occasioni per commettere reati analoghi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Richiamato dal ricorrente per censurare l'insussistenza della gravità indiziaria; la Corte evidenzia che l'esame in cassazione è limitato alla verifica della congruenza e della logica della motivazione e non alla rinnovazione del giudizio di fatto
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorso infondato in Cassazione; applicata alla condanna del ricorrente
Richiamato in relazione all'imputazione per concorso di persone nel reato, come fondamento della contestazione per l'agire comune con altri indagati
Norme utilizzate per qualificare penalmente le condotte riguardanti le domande di soggiorno e i flussi di lavoratori extracomunitari; la Corte ne riconosce la rilevanza rispetto agli elementi materiali rinvenuti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamo)
Cass. Sez. 1, Sent. n. 26618 del 11/07/2025, Rv. 288476 - 01
Richiamata per il principio secondo cui la valutazione del pericolo di reiterazione deve fondarsi su probabilità concreta di prossime occasioni di reato e non su mere ipotesi astratte
Massime di principio
- Il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di coerenza logica e assenza di illogicità: non è ammessa una rinnovazione del giudizio di fatto.
- La mera disponibilità di file/documenti relativi a pratiche contestate e la corrispondenza di elementi informatici (PEC, SPID, password) con i dispositivi dell'indagato possono costituire gravi indizi se integrate da riscontri (aperture di caselle, corrispondenze di chiavi di accesso, attività ripetute e collegamenti con altri indagati).
- Screenshot contenenti credenziali e la coincidenza di password tra dispositivi differenti non sono considerati elementi 'neutri' automaticamente innocui: possono avere rilievo indiziario se inseriti in un quadro probatorio coerente.
- La frequenza dei contatti tra indagati è elemento indiziario valutabile dal giudice come sintomo di compartecipazione, purché motivatamente collegata al piano criminoso contestato.
- Ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione, il giudice considera la probabilità concreta di future occasioni delitto, anche alla luce dell'ampiezza delle pratiche/attività a disposizione dell'indagato; non è necessario provare un'intenzione certa di continuare l'attività criminosa.
- Difese efficaci in situazioni analoghe possono puntare su: (a) dimostrare l'assenza di uso effettivo delle credenziali contestate; (b) contestare la catena di custodia e l'attribuzione degli elementi informatici; (c) documentare l'assenza di contatti o di attività successive alla perquisizione e l'adozione di misure che riducano il rischio di reiterazione; (d) proporre misure cautelari meno afflittive con specifiche garanzie
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