Cassazione Penale, Sentenza n. 13374/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di rigetto della revoca della confisca penale estesa disposta a seguito della condanna irrevocabile di Antonio Caiazzo per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Hanno sostenuto: 1) che gli immobili soggetti a confisca non sarebbero gli stessi indicati nel decreto di sequestro (riconducendo la descrizione per relationem ad altro procedimento a carico di terzi, Polverino); 2) che l'acquisto degli immobili da parte dei terzi è avvenuto con provvista lecita, in particolare tramite contratto di mutuo stipulato nel 1991; 3) l'assenza della pericolosità personale del presunto autore (Antonio Caiazzo). I ricorrenti hanno inoltre contestato la motivazione del giudice dell'esecuzione circa la capacità reddituale e la titolarità effettiva dei cespiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale di Spoleto avesse motivato adeguatamente il rigetto dell'opposizione, evidenziando l'assenza di documentazione idonea a dimostrare che gli immobili fossero stati acquistati con provvista lecita e che il mutuo fosse stato effettivamente acceso per quelle unità immobiliari e sostenibile con redditi propri. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'accensione di un mutuo non prova di per sé la liceità della provvista. Ha inoltre osservato che i terzi possono limitarsi a contestare la titolarità e l'avvenuto acquisto con risorse personali, ma non possono rimettere in discussione i presupposti del decreto di confisca relativi alla condanna. Ha confermato che il decreto di sequestro indicava espressamente le unità immobiliari coinvolte. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
decreto-legge n. 306 del 1992, art. 12-sexies (art. 240-bis c.p.)
Disciplina della confisca penale estesa. Applicata per l'ablazione dei beni in conseguenza della condanna irrevocabile per reato associativo di tipo mafioso; legittima l'azione di espropriazione anche su beni intestati a terzi quando risultino fittiziamente intestati o acquisiti con proventi illeciti.
Reato di associazione di tipo mafioso; condanna irrevocabile per tale reato ha costituito il presupposto della confisca estesa nel caso di specie.
artt. 667 comma 4 e 676 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione alla qualificazione dei rimedi e delle impugnazioni nel procedimento di esecuzione; usate per ricostruire la vicenda procedurale e la natura delle opposizioni/ricorsi svolti.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018 (Salanitro)
Principio consolidato secondo cui l'acquisto di immobili mediante accensione di mutuo non prova la legittima provenienza della provvista; è necessario dimostrare la disponibilità di risorse lecite effettive e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 e Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018
Principi relativi all'inammissibilità dei motivi nuovi in cassazione quando il ricorso principale è inammissibile e al trasferimento del vizio di inammissibilità ai motivi aggiunti; utilizzati per respingere i motivi nuovi e le memorie aggiunte.
Massime di principio
- I terzi interessati da provvedimenti di sequestro/confisca possono contestare principalemente la titolarità dei beni e fornire la prova della lecita provenienza delle provviste; non possono rimettere complessivamente in discussione i presupposti dell'accertamento penale alla base della confisca quando esista condanna irrevocabile.
- L'accensione di un mutuo non costituisce, di per sé, prova della legittimità della provvista; è necessario documentare con elementi concreti (es. redditi, movimentazioni bancarie, documentazione fiscale) la capacità di sostenere il mutuo e la provenienza leale delle somme.
- Se il provvedimento di sequestro/confisca indica espressamente e trascrive i beni immobili, la censura sulla genericità dell'individuazione è difficilmente accoglibile.
- Motivi nuovi o memorie aggiunte in cassazione non possono sanare vizi di ammissibilità del ricorso principale: l'inammissibilità si estende ai motivi aggiunti collegati.
- In fase di esecuzione il giudice valuta la documentazione probatoria prodotta dai terzi controparti; l'insufficienza probatoria rispetto alla prova della lecita provvista giustifica il rigetto delle istanze di revoca o restituzione.
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